lunedì, 15 settembre 2025 | 17:36

Il compimento dei 30 anni del figlio non comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico

Se il requisito reddituale è rispettato, l'agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico si applica anche in caso di compimento del 30° anno di età del figlio (AdE - risposta 15 settembre 2025 n. 243)

Il compimento dei 30 anni del figlio non comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico

Se il requisito reddituale è rispettato, l'agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico si applica anche in caso di compimento del 30° anno di età del figlio (AdE - risposta 15 settembre 2025 n. 243)


Nella fattispecie esaminata dall'Agenzia dell'entrate, oggetto d'interpello, l’istante, sostituto d'imposta, chiede chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) all'art. 12 del Tuir, in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare viene chiesto se il compimento del 30° anno di età del figlio comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo, oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell'interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

Ciò posto l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del Tuir, come modificato dal comma 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevede una detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la disposizione normativa introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni.

La prassi amministrativa a riguardo ha specificato che le modifiche apportate all'articolo 12 del Tuir esplicano di conseguenza effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato articolo 12 (AdE - circolare 16 maggio 2025, n. 4/E).

Con specifico riferimento alle disposizioni concernenti i figli a carico, il comma 4-ter del medesimo articolo 12, introdotto dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, stabilisce che ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».

Concludendo, a tale proposito, che la previsione di cui al comma 4-ter può quindi essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni - senza disabilità accertata - fermo restando il rispetto del requisito reddituale di cui all'articolo 12, comma 2, del Tuir.

In applicazione dei principi su esposti, il genitore che ha sostenuto spese nell'interesse dei figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a quello indicato al comma 2 dell'articolo 12 del Tuir (non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), può fruire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Tuir, delle corrispondenti detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12.

Infine, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

Ai fini degli adempimenti del sostituto si ricorda che nelle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica è specificato che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

di Daniela Nannola


Fonte Normativa

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