Applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto
Nel caso in cui il Comune non inserisca nel proprio regolamento una specifica agevolazione per i luoghi di culto, le relative superfici sono assoggettabili alla TARI (MEF- risoluzione 15 settembre 2025, n. 1/DF)
Applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto
Nel caso in cui il Comune non inserisca nel proprio regolamento una specifica agevolazione per i luoghi di culto, le relative superfici sono assoggettabili alla TARI (MEF- risoluzione 15 settembre 2025, n. 1/DF)
In considerazione dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte di alcuni enti locali ai luoghi destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e in mancanza di una normativa nazionale che preveda espressamente l'esenzione a favore degli stessi, è stato chiesto al MEF un chiarimento sull'idoneità alla produzione dei rifiuti da parte dei luoghi in questione alla luce dei principi di proporzionalità e congruità rispetto all'effettiva produzione di rifiuti nonché quantità dei rifiuti prodotti come stabilito dal criterio comunitario "chi inquina paga" .
A norma dell'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune, con proprio regolamento, può stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Dalla lettura della norma appena riportata si evince chiaramente che i luoghi di culto non rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista espressamente la facoltà per il comune di stabilire riduzioni o esenzioni.
Inoltre, occorre considerare anche il successivo comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che il comune può deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato comma 659 e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
Nel "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", le Tabelle relative ai coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche, tra le varie categorie di attività, recano la specifica previsione di "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto" (Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158).
Ciò premesso, è opportuno richiamare anche la costante giurisprudenza in merito, secondo la quale gli edifici destinati al culto non sono esclusi, per regola generale e in quanto tali, dalla tassa sui rifiuti (Cassazione nn. 4027/2012, 13740/2017, 11679/2019, 20752/2019, 29156/2022) per cui il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può prevedere un'agevolazione per i luoghi dedicati al culto, laddove riconosca, fatta salva ogni prova contraria, che si tratta di aree non idonee alla produzione di rifiuti per il particolare uso cui sono destinati nonché per il concreto utilizzo ovvero per la mancata o ridotta produzione di rifiuti urbani.
Nel caso in cui, invece, il comune non inserisca nel proprio regolamento una specifica agevolazione per i luoghi di culto, le relative superfici sono assoggettabili alla TARI; in tale ipotesi, l'ente impositore dovrebbe, però, tener conto che si tratta di superfici che non comportano la formazione di rifiuti in quantità elevate, per cui nella determinazione della tariffa non può prescindere dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di adeguare la stessa alla quantità dei rifiuti prodotti.
Fonte Normativa