lunedì, 15 settembre 2025 | 13:54

Marittimi: rapporto di lavoro e relative vicende

La verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori (INPS - messaggio 15 settembre 2025 n. 2669)

Marittimi: rapporto di lavoro e relative vicende

La verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori (INPS - messaggio 15 settembre 2025 n. 2669)

A seguito di detta riforma introdotta dall'articolo 1, comma 156, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, è stato realizzato il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.

In particolare, l'articolo 11 del DPR 18 aprile 2006 n. 231, prevede che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare.

Gli stessi armatori e società di armamento comunicano, inoltre, sulla base delle regole tecniche del Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo della nave.


Tanto premesso, in un'ottica di crescente semplificazione, l'Inps ha chiarito che sono in progressivo superamento le indicazioni fornite con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, relativamente all'obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

Pertanto, a decorrere dal 15 settembre 2025, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l'acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

Permane, invece, attualmente confermato l'obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.).

Resta fermo, infine, l'obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave.

di Francesca Esposito

Fonte normativa