CCNL Utilitalia - Assoambiente: accordo integrativo per i lavoratori dei servizi funerari e cimiteriali
Sottoscritto, a seguito della stesura definitiva del CCNL per i servizi ambientali, un accordo integrativo per il personale addetto ai servizi funerari e cimiteriali
CCNL Utilitalia - Assoambiente: accordo integrativo per i lavoratori dei servizi funerari e cimiteriali
Sottoscritto, a seguito della stesura definitiva del CCNL per i servizi ambientali, un accordo integrativo per il personale addetto ai servizi funerari e cimiteriali
UTILITALIA, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, ACGI Servizi e Assoambiente con FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno sottoscritto una nuova stesura del CCNL 18 maggio 2022.
In merito ai servizi funerari e cimiteriali, le parti non hanno modificato gli assetti contrattuali in atto presso aziende associate o che applicano il CCNL, le quali già assicurano tali servizi.
Resta ferma la possibilità per queste ultime di procedere alla utilizzazione del presente articolato, sulla base di specifiche intese definite in ambito aziendale.
Pertanto, il rapporto di lavoro del personale addetto ai servizi cimiteriali e funerari è regolato, in via generale, dagli istituti del CCNL dei servizi ambientali, con esclusione di quanto segue, tenuto conto della specificità delle attività espletate in tale settore merceologico.
Per quanto attiene al trattamento economico, in particolare per la definizione ed il calcolo della retribuzione e dei trattamenti minimi tabellari mensili, si farà riferimento al CCNL Utilitalia per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, adeguandone automaticamente gli incrementi retributivi avuto riguardo alle decorrenze e quantità e fatta salva la conversione dei livelli classificativi, come di seguito riportato.
Minimi Tabellajri Integrati
Livello | Parametro | Decorrenze | ||
|
| 1/03/2023 | 1/04/2024 | 1/11/2024 |
Q (ex QS) | 244,85 | € 3.143,84 | € 3.195,75 | € 3.239,01 |
Q (ex par.305) | 218,81 | € 2.809,60 | € 2.855,99 | € 2.894,65 |
8 (ex A1) | 193,19 | € 2.480,59 | € 2.521,55 | € 2.555,68 |
7 (ex A2) | 175,63 | € 2.255,10 | € 2.292,34 | € 2.323,37 |
6 (ex B1) | 162,40 | € 2.085,27 | € 2.119,70 | € 2.148,39 |
5 (ex B2) | 151,95 | € 1.951,01 | € 1.983,23 | € 2.010,08 |
4 super (ex C1) | 141,50 | € 1.816,83 | € 1.846,83 | €1.871,83 |
4 (ex C2) | 133,95 | € 1.719,94 | € 1.748,34 | € 1.772,01 |
3 super (ex C3) | 129,89 | € 1.667,81 | € 1.695,35 | € 1.718,30 |
3 (ex D1) | 125,83 | €1.615,68 | €1.642,36 | €1.664,59 |
2 ( ex D2) | 118,87 | €1.526,23 | €1.551,43 | € 1.572,43 |
1 (ex D3) | 100,00 | €1.284,01 | €1.305,21 | € 1.322,88 |
A copertura forfettaria del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, ai lavoratori ancora in servizio alla data del 7 febbraio 2023 viene corrisposto al più tardi con la retribuzione del mese di luglio 2023 un importo pari a 200 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai
sensi dell’art.1 del D.L. n. 5/2023. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.
Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo è riconosciuto a copertura del periodo 1° gennaio 2022 - 28 febbraio 2023, un importo forfettario una tantum convenzionalmente determinato dalle Parti in euro 400 lordi, riferiti al parametro medio 141,50, come da tabella di seguito riportata, che sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.
Livello | Par. | Una tantum |
Q (ex QS) | 244,85 | 692,16 |
Q (ex par.305) | 218,81 | 618,54 |
8 (ex A1) | 193,19 | 546,12 |
7 (ex A2) | 175,63 | 496,48 |
6 (ex B1) | 162,40 | 459,08 |
5 (ex B2) | 151,95 | 429,54 |
4 Super (ex C1) | 141,50 | 400,00 |
4 (ex C2) | 133,95 | 378,66 |
3 Super (ex C3) | 129,89 | 367,18 |
3 (ex D1) | 125,83 | 355,70 |
2 ( ex D2) | 118,87 | 336,03 |
1 (ex D3) | 100,00 | 282,69 |
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
A decorrere dall’anno 2023, l’elemento di garanzia retributiva viene aumentato dell’importo di 60 euro medi annui (5 euro per 12 mensilità) sul parametro 141,50, con efficacia a partire dall’erogazione di marzo 2024.
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
Il turno di reperibilità di norma va limitato ai periodi fuori del normale orario di lavoro e non può eccedere le 24 ore.
Il servizio di reperibilità viene compensato come segue:
a) reperibilità in giorno feriale: euro 17,50;
b) reperibilità in giorno domenicale o festivo infrasettimanale: euro 20,50.
INDENNITA’ PER PRESTAZIONI DISAGIATE
1) Indennità per operazioni tanatologiche: euro 9,00; dal 1° agosto 2024 euro 10,00, per l'addetto, a turno, alla camera mortuaria per l'esecuzione di operazioni tanatologiche, ivi comprendendovi i trattamenti conservativi, di ricomposizione e cosmesi sulla salma. Nelle realtà aziendali in cui le camere mortuarie sono dislocate in diverse zone del territorio, le parti
aziendali possono ricercare e definire diverse modalità di corresponsione dell’indennità.
2) Indennità per trattamenti conservativi: euro 11,00; dal 1° agosto 2024, euro 12,00 per ogni trattamento conservativo di cui agli artt. 32 e 48 del DPR 10/9/1990 n. 285.
3) Indennità per esumazioni ed estumulazioni programmate: l’indennità per ogni salma esumata o estumulata è da attribuirsi complessivamente alla squadra operativamente impegnata. L’indennità è stabilita in:
- euro 11,00, dal 1° agosto 2024 euro 12,00 per esumazione effettuata con mezzi meccanici e per estumulazione
- euro 16,00, dal 1° agosto 2024 euro 17,00 per esumazione effettuata senza ausilio di
mezzi meccanici.
di Assia Olivetta