Bonus psicologo 2025: indicazioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia riconosciuto per l'annualità 2025 (INPS - circolare 11 settembre 2025 n. 124)
Bonus psicologo 2025: indicazioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia riconosciuto per l'annualità 2025 (INPS - circolare 11 settembre 2025 n. 124)
Per l'anno 2025 il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, è finanziato con risorse pari a 9,5 milioni di euro.
La Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del Bonus psicologo. Pertanto, la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.
Vediamo in dettaglio le modalità di presentazione della domanda e di fruizione del bonus.
Può beneficiare del Bonus ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
In particolare, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
- residenza in Italia;
- valore dell'ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
L'importo complessivo massimo del Bonus è parametrato in base alle seguenti fasce:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, tra il 15 settembre e il 14 novembre 2025, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025", attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (Spid di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda. Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l'ISEE difforme e a consentire l'istruttoria della domanda di accesso al beneficio. In caso di mancata correzione entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda, la stessa si considera improcedibile.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini, saranno considerate inammissibili.
Esito della domanda e utilizzo del contributo
Dal 15 novembre 2025 vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e ai richiedenti tramite SMS e/o E-mail. L'esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione "Ricevute e provvedimenti".
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Pertanto, nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Dalla data di pubblicazione delle graduatorie il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
A decorrere dall'annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
di Ciro Banco
Fonte Normativa