PEC obbligatoria per i revisori legali: nuovo richiamo del MEF
Il MEF richiama l’attenzione degli iscritti al registro dei revisori legali sull’obbligo di comunicare e aggiornare tempestivamente il proprio indirizzo PEC, evidenziando le conseguenze sanzionatorie e operative in caso di inadempimento (MEF - Comunicato 08 settembre 2025)
PEC obbligatoria per i revisori legali: nuovo richiamo del MEF
Il MEF richiama l’attenzione degli iscritti al registro dei revisori legali sull’obbligo di comunicare e aggiornare tempestivamente il proprio indirizzo PEC, evidenziando le conseguenze sanzionatorie e operative in caso di inadempimento (MEF - Comunicato 08 settembre 2025)
Con il comunicato dell’8 settembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sollecita i revisori legali iscritti al registro che non abbiano ancora comunicato o aggiornato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a regolarizzare l’adempimento tramite l’area riservata. La mancata comunicazione non solo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24 del D.lgs. 39/2010 e dall'articolo 13 del DM 135/2021 (da 50 a 2.500 euro), ma preclude anche l’accesso alla procedura di abilitazione alla fase 2 dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, in avvio entro fine settembre.
Si rammenta che l’obbligo di indicare un domicilio digitale è previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, integrato dall’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, , e mira a garantire l’efficacia delle comunicazioni telematiche tra amministrazione e professionisti. L’indirizzo PEC comunicato confluisce automaticamente nell’INI-PEC e, quindi, nell’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali), assumendo valore legale per tutte le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.
Il MEF sottolinea che gli iscritti devono vigilare costantemente sul corretto funzionamento della propria PEC, verificando anche eventuali messaggi di alert nella sezione “Dati anagrafici” dell’area riservata. Inoltre, i revisori hanno facoltà di modificare il proprio domicilio digitale accedendo direttamente al portale INAD.
In conclusione, l’amministrazione ribadisce che la PEC non è soltanto uno strumento obbligatorio a fini interni al registro dei revisori, ma un presidio essenziale di legalità e trasparenza nei rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione, il cui mancato aggiornamento comporta conseguenze pratiche e sanzionatorie rilevanti.
di Anna Russo
Fonte normativa
MEF - Comunicato 08 settembre 2025
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