Il Concordato preventivo biennale non cessa se l'attività è la stessa
Se cambiano i codici Ateco e Isa ma l'attività è la stessa il Cpb non cessa di avere efficacia (AdE - risposta 10 settembre 2025 n. 236)
Il Concordato preventivo biennale non cessa se l'attività è la stessa
Se cambiano i codici Ateco e Isa ma l'attività è la stessa il Cpb non cessa di avere efficacia (AdE - risposta 10 settembre 2025 n. 236)
Nel caso oggetto d'interpello la S.r.l. istante rappresenta la fattispecie relativa all'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti il Concordato Preventivo Biennale e, nello specifico, con riferimento all'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, a mente del quale il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso.
L'istante riferisce di essere agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, e più precisamente, di fungere da intermediario nella stipula di contratti di noleggio a lungo e breve termine, percependo per questo, commissioni senza fornire direttamente i servizi di noleggio, ed emettendo regolare fattura per l'attività di intermediazione svolta.
Considerato che l'attività esercitata non era specificamente prevista all'interno della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO sia del 2004 che del 2007, l'istante ha scelto di utilizzare il codice ATECO 45.11.02, che classifica un'attività il più prossima possibile a quella effettivamente espletata, ma non espressamente indicata in Tabella.
Associato a detto codice ATECO vi è il modello ISA CM09U, all'interno del quale è presente il Quadro C - "descrizione degli elementi specifici dell'attività" - nel cui rigo C12 vanno indicate le «provvigioni per servizi di finanziamento e/o leasing e/o noleggio a lungo termine e/o assicurazione». Conseguentemente, nell'ultimo modello ISA presentato dall'istante, in allegato al modello UNICO 2024 per l'anno d'imposta 2023, al rigo C12 è stato indicato il valore 100%.
A far data dal 1° gennaio 2025, tuttavia, è entrata in vigore la nuova Tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025, all'interno della quale sono stati introdotti nuovi codici per classificare attività in precedenza non individuate in maniera specifica, tra cui proprio quella effettivamente svolta dall'istante.
In particolare, l'istante osserva che, nelle note esplicative della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2025 risulta il codice attività 77.51.00, così descritto: questa classe include le attività di servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili e autocaravan, a fronte di un compenso o di una commissione senza che l'intermediario fornisca i servizi di noleggio o leasing operativo oggetto di intermediazione. Ad esso è associato un modello ISA EG61U.
Tanto premesso, l'istante riferisce che sta valutando di aderire al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, la cui scelta va esercitata in sede di presentazione del modello UNICO 2025 per l'anno di imposta 2024, in cui, a suo dire, andrà allegato ancora il modello ISA DM09U, mentre, per i periodi d'imposta oggetto dell'eventuale concordato (2025 e 2026), andrà allegato ad Unico il nuovo modello ISA EG61U, associato al nuovo codice attività 77.51.00. Chiede, dunque, se per l'effetto si possa configurare la causa di cessazione di cui all'articolo 21, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 13/2024 in considerazione del fatto che, al secondo periodo, viene indicato che la cessazione non si verifica solo se è prevista l'applicazione del medesimo ISA.
Con riferimento alla fattispecie prospettata, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel presupposto che non sia modificata l'attività svolta nei periodi d'imposta precedenti, l'istante dovrà utilizzare, già a decorrere dal 1° aprile del 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (''Attività dei servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili, autocaravan e rimorchi") - rientrante nella classe 77.51 che, come si evince dalle stesse Note esplicative della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, «include le attività di servizi di intermediazione per il noleggio [...] a fronte di un compenso o di una commissione, senza che l'intermediario fornisca i servizi di noleggio o leasing operativo oggetto di intermediazione [...]» (associato all'ISA EG61U) - e non anche il codice 47.92.21 ("Attività dei servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli e motocicli di seconda mano") (associato all'ISA DM09U), in cui, stante la tavola di raccordo bidirezionale, è confluito il codice 45.11.02 (associato all'ISA CM09U), utilizzato dall'istante nei periodi d'imposta precedenti.
E ciò in aderenza all'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare i nuovi codici ATECO, e di conseguenza il corrispondente ISA, nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate successivamente al 1° aprile 2025.
Non può, dunque, l'istante utilizzare ancora per il periodo d'imposta 2024 il modello ISA DM09U, poiché, a differenza della dichiarazione annuale IVA 2025 ove è ancora consentito l'utilizzo del vecchio codice ATECO, nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) deve essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 - cui è associato l'ISA EG61U.
Per l'effetto resta assorbito il dubbio interpretativo posto dall'istante in merito alla possibile causa di cessazione del CPB per il 2025 e 2026 poiché, con riferimento ai periodi d'imposta 2024-2025-2026 - salvo una modifica dell'attività effettivamente svolta - sarà garantita la continuità tra codice ATECO utilizzato (77.51.00) e modello ISA applicato (EG61U).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa