Carte prepagate distribuzione carburante: quando l'operazione rileva ai fini IVA
L'operazione rileva ai fini IVA al momento dell'acquisto del carburante mediante l'utilizzo della carta prepagata (AdE - risposta 10 settembre 2025 n. 235)
Carte prepagate distribuzione carburante: quando l'operazione rileva ai fini IVA
L'operazione rileva ai fini IVA al momento dell'acquisto del carburante mediante l'utilizzo della carta prepagata (AdE - risposta 10 settembre 2025 n. 235)
Nella fattispecie oggetto d'interpello, una società che svolge, tra le altre, l'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione con annessa area di servizio, rappresenta che il cliente generico - sia esso privato che soggetto titolare di partita IVA - della stazione di distribuzione di carburanti, al fine di acquistare benzine o gasolio, opta per l'utilizzo di carta prepagata nominativa messa a disposizione, le cui regole per il relativo funzionamento ed utilizzo impongono la ricarica in denaro della carta prepagata ed il successivo impiego della stessa presso le pompe di distribuzione.
Ciò premesso, l'istante ritiene che, la fattispecie rappresentata determina per la medesima vendita una duplicazione della imposta IVA, che risulterebbe dovuta (e poi pagata) sia al momento della emissione della fattura inerente la ricarica della carta prepagata e, per lo stesso identico incasso, risulterebbe nuovamente pagata con l'annotazione dei corrispettivi, e chiede, pertanto, come ovviare a tale situazione.
In primo luogo, l'Agenzia delle entrate ricorda le modalità stabilite dalla disciplina in vigore per certificare i corrispettivi incassati relativi alle cessioni di carburante. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (art. 2, co. 1-bis, DLgs n. 127/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, occorre, altresì, fare riferimento al DLgs 29 novembre 2018, n. 141, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/1065, che modifica, mediante inserimento del decreto IVA dell'art. 6-bis e ss, il trattamento dei buoni-corrispettivo, distinguendoli tra buoni “monouso” e “multiuso”.
Il buono corrispettivo è ''monouso" se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto (art. 6-ter).
Il buono, invece, si considera ''multiuso” se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto (art. 6-quater).
Dunque, allo scopo di definire il corretto trattamento ai fini IVA, è necessario stabilire se la carta prepagata emessa dall'istante rientri tra i buoni ''monouso” o ''multiuso”.
A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate precisa che al momento dell'emissione della carta prepagata non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata mediante utilizzo della carta. Pertanto, non essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 6-ter del decreto IVA, le carte prepagate in questione sono configurabili quali buoni ''multiuso", di cui all'art. 6-quater del decreto IVA.
Ne consegue che, l'operazione è rilevante ai fini IVA all'atto dell'acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della carta. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni rese, in riferimento alla messa a disposizione della propria clientela di carte prepagate, che abilitano il possessore ad acquistare prodotti petroliferi quali benzina, gasolio, GPL e metano, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 - emanata in data antecedente il DLgs n. 141/2018 - ove, diversamente, per la fattispecie descritta la cessione/ricarica della carta era stata individuata come momento di emissione di una fattura elettronica.
Nel caso in cui l'istante abbia già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte prepagate rilasciate ai propri clienti, le stesse potranno essere stornate, al fine di recuperare l'IVA indebitamente versata, mediante emissione delle note di variazione ex art. 26, co. 3, del decreto IVA. Laddove, infine, il termine per l'emissione della nota di variazione sia già decorso, l'istante potrà fare ricorso, al verificarsi dei presupposti ivi indicati, all'istituto disciplinato dall'art. 30-ter del decreto IVA, poiché nel caso specifico la decorrenza del predetto termine non è imputabile ad una ''colpevole" inerzia dell'istante, quanto piuttosto al suo legittimo affidamento, essendosi il medesimo conformato alle indicazioni rese dalla prassi.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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