martedì, 09 settembre 2025 | 11:57

Rimborso impatriati: no decadenza senza richiesta al datore di lavoro

Per le annualità anteriori al 2019, i lavoratori impatriati possono chiedere il rimborso IRPEF anche in assenza di richiesta preventiva al datore di lavoro o in dichiarazione dei redditi (CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526)

Rimborso impatriati: no decadenza senza richiesta al datore di lavoro

Per le annualità anteriori al 2019, i lavoratori impatriati possono chiedere il rimborso IRPEF anche in assenza di richiesta preventiva al datore di lavoro o in dichiarazione dei redditi (CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526)

La controversia nasce dal ricorso di un lavoratore rientrato in Italia che, ritenendosi beneficiario del regime fiscale agevolato per gli “impatriati” ex art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147 del 2015, chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori IRPEF e addizionali versate per l’anno 2018. A fronte del silenzio-rifiuto, le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la sua domanda. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione, sostenendo che il contribuente avesse perso il diritto al rimborso non avendo esercitato l’opzione tramite il datore di lavoro o la dichiarazione dei redditi.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, richiamando la propria precedente giurisprudenza (Cass.  n. 15234/2025). In particolare, ha ribadito che:

- la normativa originaria (L n. 238/2010 e art. 16 DLgs n. 147/2015) richiedeva al lavoratore una specifica richiesta al datore di lavoro, ma non sanciva alcuna decadenza in caso di omissione, lasciando la possibilità di ricorrere alla domanda di rimborso ex art. 38 DPR n. 602/1973;

- il divieto di rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo è stato introdotto solo con il art. 5 DL n. 34/2019, che ha inserito nell’art. 16 DLgs n. 147/2015 il comma 5-ter e nell’art. 44 DL 78/2010 il comma 3-quater, ma la norma non ha efficacia retroattiva;

- pertanto, per gli anni precedenti al 2019, la mancata istanza al datore di lavoro o in dichiarazione non preclude il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate.


La Cassazione ha così confermato la decisione dei giudici di merito e respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, condannandola alle spese di lite.

di Anna Russo

Fonte normativa

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