lunedì, 08 settembre 2025 | 17:20

Qual è l'uffucio competente a trattare le istanze di consulenza giuridica

Le istanze di consulenza giuridica sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo (ADM - determinazione 08 agosto 2025, n. 533731/RU)

Qual è l'uffucio competente a trattare le istanze di consulenza giuridica

Le istanze di consulenza giuridica sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo (ADM - determinazione 08 agosto 2025, n. 533731/RU)

Con il decreto in oggetto sono stati individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica (art. 10-octies, legge 27 luglio 2000, n. 212), nonché le modalità di presentazione, di notificazione e comunicazione.

Al fine di fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti, l'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica ai seguenti soggetti:

- alle associazioni sindacali e di categoria

- agli ordini professionali

- agli enti pubblici o privati

- alle regioni e agli enti locali

- alle amministrazioni dello Stato.

La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le istanze di consulenza giuridica sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo.

Qualora la richiesta di consulenza sia inviata ad un ufficio non competente, quest’ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente alla Direzione centrale competente per la trattazione; di tale trasmissione è data contestualmente notizia al soggetto richiedente.

L’istanza di consulenza giuridica, esente da bollo, è presentata alle Direzioni sopra indicate, tramite posta elettronica certificata (PEC), spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegna a mano.

L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione di assenza delle condizioni di inammissibilità (art. 5, co. 1, lettere c), d), e) e f), DM 24 giugno 2025).

La risposta fornita dalla Direzione competente è comunicata al soggetto istante tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia.

di Daniela Nannola


Fonte Normativa

Approfondimento