IRAP e autonoma organizzazione: l'onere della prova
La motivazione di una sentenza tributaria che esclude l'applicazione dell'IRAP per difetto di autonoma organizzazione deve essere esauriente e non meramente apparente, specificando le fonti di prova e il ragionamento logico che porta a tale conclusione (CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 07 agosto 2025, n. 22855)
IRAP e autonoma organizzazione: l'onere della prova
La motivazione di una sentenza tributaria che esclude l'applicazione dell'IRAP per difetto di autonoma organizzazione deve essere esauriente e non meramente apparente, specificando le fonti di prova e il ragionamento logico che porta a tale conclusione (CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 07 agosto 2025, n. 22855)
L'ordinanza in oggetto esamina il ricorso di un avvocato contro una cartella esattoriale per l'IRAP del 2008. Il professionista ha contestato l'imposta, sostenendo la mancanza di un'autonoma organizzazione, presupposto essenziale per l'applicazione dell'IRAP.
Il percorso giudiziario è il seguente:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha rigettato il ricorso, ritenendo che la presenza di ammortamenti e compensi a terzi indicasse un'organizzazione sufficiente;
- la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha ribaltato la decisione, accogliendo l'appello dell'avvocato. La sentenza ha sostenuto, in modo generico e senza un'analisi dettagliata, che l'attività non presentava i requisiti di autonomia organizzativa, dato l'utilizzo di beni strumentali "non eccedenti il minimo indispensabile" e l'assenza di dipendenti;
- l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, contestando la motivazione "apparente" della sentenza di secondo grado.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della CTR inadeguata. I giudici hanno sottolineato che una motivazione è "apparente" quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile l'iter logico della decisione e non indica le fonti di prova da cui è tratto il convincimento del giudice. Nel caso specifico, la CTR non ha spiegato perché i compensi a terzi e i costi per ammortamenti, elementi documentati dallo stesso contribuente, non fossero indice di un'autonoma organizzazione.
La Corte ha ribadito i principi giurisprudenziali per l'IRAP: il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui, che può includere anche collaboratori autonomi o altri professionisti.
Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza di appello e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, affinché proceda a un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati e fornendo una motivazione solida e ben argomentata.
di Anna Russo
Fonte normativa
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