venerdì, 05 settembre 2025 | 18:24

Contributo asilo nido: nuove indicazioni Inps

Fornite nuovi chiarimenti con riferimento all’ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS - circolare 5 settembre 2025 n. 123)

Contributo asilo nido: nuove indicazioni Inps

Fornite nuovi chiarimenti con riferimento all’ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS - circolare 5 settembre 2025 n. 123)


Il contributo asilo nido è erogabile per la frequenza dei nidi e micronidi (art. 2, co. 3, lett. a), del DLgs n. 65/2017), delle sezioni primavera (art. 2, co. 3, lett. b), del DLgs n. 65/2017) e dei servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, segnatamente spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari (art. 2, comma 3, lett. c), numeri 1 e 3, del DLgs n. 65/2017), abilitati all'esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Diversamente, il contributo asilo nido non può essere richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore.

Le Strutture dell'INPS verificano l'abilitazione delle strutture all'erogazione dei servizi educativi nell'anno solare di riferimento, utilizzando gli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali. Nei casi in cui la struttura non sia indicata nei predetti elenchi, o in caso di dubbi sulla tipologia dei servizi forniti e sulla durata della validità dell'abilitazione, le Strutture dell'Istituto richiedono alla Regione o all'Ente locale competente territorialmente di attestare la tipologia dei servizi educativi specificandone la tipologia tra quelle previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a), b) e c), numeri 1 e 3, del DLgs n. 65/2017 e il periodo di validità dell'abilitazione.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall'articolo 6-bis del DL n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

Ai fini dell'erogazione del contributo in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura, deve essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.


A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione), presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare. Pertanto, le domande producono effetti per l'anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.

Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno. Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo 11 mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare l'ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un'attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l'impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l'intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.

di Francesca Esposito

Fonte normativa