Edilizia Industria Messina: calcolato l’EVR da settembre 2025
Con accordo del 1° settembre 2025, le Parti sociali per l’Edilizia Industria della provincia di Messina hanno determinato gli importi da erogare ai lavoratori del settore a decorrere dal mese di settembre 2025
Edilizia Industria Messina: calcolato l’EVR da settembre 2025
Con accordo del 1° settembre 2025, le Parti sociali per l’Edilizia Industria della provincia di Messina hanno determinato gli importi da erogare ai lavoratori del settore a decorrere dal mese di settembre 2025
In data 1° settembre 2025, ANCE Messina e le OO.SS. FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL si sono riunite al fine di verificare i parametri per la definizione dell’EVR 2025, ponendo a confronto il triennio 2022-2024 con il triennio 2021-2023 su dati forniti da Cassa Edile Messina.
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le parti verificato che, un parametro risulta negativo, hanno convenuto che l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) rimane fissato nella misura massima del 3% (pari al 75% della percentuale massima del 4% stabilita dal CCNL in vigore) dei minimi di paga in vigore dall’1/3/2022 e sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente, dalla mensilità di settembre 2025, in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore, fermo restando quanto previsto per la verifica aziendale.
Infatti, il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente sarà corrisposto solo dalle aziende che registreranno un incremento di entrambi i parametri relativi all'andamento aziendale.
L'andamento aziendale dovrà essere determinato annualmente sui seguenti parametri aziendali:
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti. Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (3%), erogherà il 50% della somma eccedente la già menzionata misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.
L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per I periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale