giovedì, 04 settembre 2025 | 11:05

Entrate: sì all'esenzione IVA per la visita alla miniera e al parco speleologico

Forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi culturali, con particolare riferimento alle attività spettacolistiche (AdE - risposta 03 settembre 2025 n. 229)

Entrate: sì all'esenzione IVA per la visita alla miniera e al parco speleologico

Forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi culturali, con particolare riferimento alle attività spettacolistiche (AdE - risposta 03 settembre 2025 n. 229)

L'istanza di interpello è stata presentata da un ente pubblico economico che svolge la propria attività nel settore della promozione turistica del territorio del Comune di riferimento ed in particolare nell'ambito della gestione degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune ed in generale di infrastrutture a valenza turistico-territoriale-culturale. Nello specifico, l'Azienda speciale si occupa delle seguenti attività:

- visita guidata alla miniera, importante sito storico-industriale che rappresenta un'esperienza educativa e culturale, finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale legato all'industria estrattiva;

- visita al parco speleologico, un percorso attrezzato in sicurezza, da vivere tra cultura e avventura;

- traversata del ponte tibetano.

Ciò posto, tenuto conto degli elementi di carattere culturale che caratterizzano le tre attività sopra descritte, e del dettaglio dei servizi offerti, l'Azienda chiede se sia applicabile l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 22), DPR n. 633/1972, e, se i corrispettivi risultino assoggettati alla disciplina dettata per le attività spettacolistiche ai sensi dell'art. 74-quater del DPR n. 633/1972, la quale prevede che gli stessi vengano certificati mediante rilascio di titoli d'accesso e messi a disposizione dell'Anagrafe Tributaria mediante comunicazione alla SIAF a norma dell'art. 10 decreto Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000.

In particolare, l'art. 10, co. 1, n. 22), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma citata, occorre fare riferimento alla ratio della stessa che risiede nel principio, più volte sancito dal legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale. Tale ratio è conforme a quanto stabilito dall'art. 132 della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall'Iva, tra le altre, talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.

In merito all'ambito applicativo dell'art. 10, co. 1, n. 22), DPR n. 633/1972, nelle risoluzioni del 23 aprile 1998 n. 30/E e del 18 gennaio 1999 n. 4/ E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate, inerenti alla visita di musei e di mostre, sono esenti dall'IVA a prescindere dal soggetto che le effettua. Inoltre, la risoluzione del 28 febbraio 2007 n. 30, ha precisato che l'agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell'accompagnatore, in quanto hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.

Tuttavia, è stata esclusa l'applicabilità del regime di esenzione sui corrispettivi relativi all'espletamento di altri generici e autonomi servizi, quali, a titolo esemplificativo, il servizio di accoglienza e assistenza al pubblico in punti di ristoro e relative somministrazioni, la cessione di materiale illustrativo e di oggettistica. In aggiunta, con la risoluzione del 3 luglio 2007 n. 149, è stata esclusa l'applicazione dell'esenzione in oggetto anche in relazione a servizi resi da una società attraverso la fornitura di personale idoneo a svolgere una molteplicità di prestazioni dirette ad integrare, sotto il profilo organizzativo, l'ordinaria gestione ed il funzionamento dei musei comunali.

Secondo l'Agenzia, dai chiarimenti forniti nei documenti di prassi summenzionati e dalle argomentazioni dell'ente pubblico, si evince il carattere culturale dell'attività di visita guidata alle miniere, la quale si configura come un'esperienza educativa e culturale finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale legato all'industria estrattiva. Analogamente, l'attività di visita al parco speleologico presenta un carattere educativo e formativo. Entrambi i luoghi presentano, dunque, le caratteristiche di istituti ''simili" a quelli indicati nello stesso punto n. 22) del co. 1 dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

Tuttavia, si ritiene applicabile il regime di esenzione in esame, oltre che alla mera visita, anche ai servizi strettamente accessori all'attrattiva principale, in quanto ad essa inerenti.

Diversamente, la traversata del ponte non sembra finalizzata all'utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cui al provvedimento autorizzatorio della Regione e, dunque, la stessa non è riconducibile al regime di esenzione in argomento, con conseguente imponibilità ai fini IVA dei relativi corrispettivi.

In merito al secondo quesito, l'Agenzia chiarisce che i corrispettivi relativi alle tre attività oggetto dell'istanza, al pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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