mercoledì, 03 settembre 2025 | 11:21

Commercialisti: nessuna incompatibilità con l’attività d'impresa concessa in affitto a terzi

L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative (CNDCEC - P.O. 02 settembre 2025 n. 80)

Commercialisti: nessuna incompatibilità con l’attività d'impresa concessa in affitto a terzi

L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative (CNDCEC - P.O. 02 settembre 2025 n. 80)

Con il quesito in oggetto, l'Ordine scrivente chiede se l’avvio, da parte di un dottore commercialista, di un’attività commerciale in qualità di titolare diretto, successivamente concessa in affitto a terzi (unica azienda detenuta) a pochi giorni dall’avvio, possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, considerato che in tal modo verrebbe meno - di fatto - la qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, del DLgs 139/2005, l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente né abituale, dell'attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.

Nel caso di specie, il CNDCEC rileva come l'iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore commerciale, abbia successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto d'azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell'attività d'impresa. L'affitto d'azienda, come noto, configura un contratto con effetti obbligatori e di natura continuativa, mediante il quale il locatore (in questo caso, il professionista) si spoglia dell'esercizio dell'attività imprenditoriale in favore dell'affittuario, il quale assume in via esclusiva la conduzione dell'impresa.

In via di principio, dunque, il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell'attività esercitata dall'affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell'esercizio effettivo dell'attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2082 c.c. In tal senso, la sola titolarità giuridica dell'azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità, qualora l'iscritto si astenga da qualsiasi attività gestionale o decisionale e mantenga un ruolo meramente passivo rispetto all'attività d'impresa.

In conclusione, nel caso in esame, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità, a condizione che:

- l'affitto d'azienda sia effettivo e non simulato;

- il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell'azienda affidata a terzi.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa