martedì, 02 settembre 2025 | 10:22

IVA: cessione nave oceanografica a ente di ricerca

Forniti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alla cessione di una nave oceanografica nei confronti di un ente di ricerca pubblico (AdE - 01 settembre 2025, n. 228)

IVA: cessione nave oceanografica a ente di ricerca

Forniti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alla cessione di una nave oceanografica nei confronti di un ente di ricerca pubblico (AdE - 01 settembre 2025, n. 228)

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA, previsto dall’art. 8-bis, co. 1, lett. a, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che assimila alle cessioni all’esportazione le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali. Tale norma recepisce nell’ordinamento nazionale l’art. 148 della direttiva IVA 2006/112/CEE.

Per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare e deve essere destinata ad attività commerciali. Il concetto di navigazione in alto mare è definito dal terzo comma dell’art. 8-bis del DPR n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e attuato con il Provvedimento direttoriale prot.n. 151377 del 15 giugno 2021.

Quanto al requisito dell’attività commerciale, l’Agenzia richiama l’art. 4, DPR n. 633/1972, che definisce l’attività d’impresa, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CEE, che esclude dall’IVA le attività esercitate da enti pubblici in veste di pubblica autorità, salvo che il mancato assoggettamento determini distorsioni di concorrenza. Viene altresì richiamato l’art. 9 della citata direttiva Iva, che qualifica come soggetto passivo chiunque eserciti un’attività economica in modo indipendente.

Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze C-116/10, C-97/06, C-604/19) e della Cassazione (tra cui la sentenza n. 26208 del 28 settembre 2021), l’Agenzia sottolinea che la natura commerciale non dipende dallo scopo istituzionale dell’ente ma dalle modalità di esercizio dell’attività, valutando se questa sia svolta con organizzazione di mezzi e risorse e con abitualità.

Nel caso di specie, poiché l’ente di ricerca utilizzerà la nave per fornire a terzi pacchetti di servizi (comprendenti l’uso dell’unità navale, il supporto di ricercatori e attrezzature scientifiche) a fronte di corrispettivi specifici e abituali, l’attività può qualificarsi come commerciale. Pertanto, qualora sia verificato anche il requisito della navigazione in alto mare, la cessione della nave può beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis, co. 1, lett. a), DPR n. 633/1972.

di Anna Russo

Fonte normativa