Entrate: IVA e integrazione prezzo nei contratti di appalto
Forniti chiarimenti sul trattamento ai fini IVA delle somme corrisposte a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto. L’analisi ha riguardato la qualificazione di tali importi e la loro rilevanza nel rapporto contrattuale (AdE - risposta 20 agosto 2025, n. 215)
Entrate: IVA e integrazione prezzo nei contratti di appalto
Forniti chiarimenti sul trattamento ai fini IVA delle somme corrisposte a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto. L’analisi ha riguardato la qualificazione di tali importi e la loro rilevanza nel rapporto contrattuale (AdE - risposta 20 agosto 2025, n. 215)
L’istanza trae origine da un contratto di appalto in cui l’appaltatore percepisce, oltre al corrispettivo pattuito, ulteriori somme riconosciute come “integrazione del prezzo”, collegate a circostanze sopravvenute che hanno inciso sui costi di esecuzione dell’opera. L’Agenzia chiarisce che, ai fini IVA, occorre valutare se tali somme abbiano natura di indennizzo/risarcimento oppure costituiscano una componente del corrispettivo del servizio reso.
Nello specifico, il Fisco fonda il proprio ragionamento sull’art. 3, co. 1, DPR 26 ottobre 1972, n.633, che include tra le prestazioni di servizi imponibili IVA quelle derivanti da contratti di appalto e, più in generale, da obblighi di fare, non fare o permettere. Richiama inoltre l'art. 13, co. 1, del citato decreto IVA, secondo cui la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, comprensivi degli oneri inerenti all’esecuzione. In contrapposizione, l’art. 15, co. 1, n. 1) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che non concorrono alla base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi e altre irregolarità nell’adempimento.
La risposta richiama poi l’orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-277/05 del 18 luglio 2007), che individua il presupposto oggettivo IVA nella presenza di un nesso diretto tra prestazione e controprestazione, mancando il quale le somme versate assumono carattere risarcitorio ed esulano dall’imposta. A sostegno, vengono ricordate anche la risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E e la risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E, che qualificano come fuori campo IVA le somme a titolo di risarcimento o penale, in quanto prive di natura corrispettiva.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia ritiene che le somme riconosciute all’appaltatore non abbiano natura risarcitoria, bensì rappresentino un’integrazione del corrispettivo dell’appalto, poiché strettamente connesse all’esecuzione della prestazione. Pertanto, esse devono essere assoggettate a IVA ai sensi degli artt. 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, non potendo rientrare nell’esclusione prevista dall’art. 15.
di Anna Russo
Fonte normativa