Scissione mediante scorporo: il regime di neutralità fiscale
Forniti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile alle operazioni di scissione mediante scorporo (AdE - risposta 22 agosto 2025 n. 225)
Scissione mediante scorporo: il regime di neutralità fiscale
Forniti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile alle operazioni di scissione mediante scorporo (AdE - risposta 22 agosto 2025 n. 225)
Nel caso di specie, una società, in qualità di controllante, detiene la totalità delle quote di una società controllata, con la quale ha optato per il regime del consolidato fiscale.
Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili. L'unità locale utilizzata dalla controllata è di proprietà dell'Istante che la concede in locazione.
Allo scopo di razionalizzare la gestione immobiliare nell'ambito del gruppo, le due società intendono porre in essere un'operazione di scissione con scorporo, mediante la quale intendono trasferire la proprietà dell'immobile dalla controllante alla controllata.
Ciò premesso, l'Istante chiede di conoscere il regime fiscale applicabile alle operazioni di scissione con scorporo anche al caso di società beneficiarie preesistenti e, in particolare, se sia applicabile la disciplina di cui all'art. 173, co. 15-ter del TUIR, introdotto dall'art. 16 del DLgs n. 192/2024.
L'art. 2506.1 c.c., introdotto dall'art. 51 DLgs 2 marzo 2023, n. 19, prevede che con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sè stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l'assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l'assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci, come invece avviene nelle scissioni ''tradizionali”, disciplinate dall'art. 2506 c.c.
La disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c. è contenuta nel co. 15-ter dell'art. 173 del TUIR, introdotto dall'art. 16 del DLgs 13 dicembre 2024, n. 192.
Il legislatore fiscale ha infatti ritenuto di dover espressamente regolare l'operazione in esame, individuando gli elementi di similarità e di differenza rispetto alla disciplina generale della scissione contenuta nell'art. 173 del TUIR. In particolare, il comma 15-ter dispone che alla scissione di cui all'art. 2506.1 c.c. si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei co. 3, 7, 9 e 10. Al riguardo, nella relazione illustrativa al DLgs n. 192/2024 viene chiarito, tra l'altro, che non trova applicazione il co. 10 dell'art. 173 del TUIR, poichè la limitazione al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali nelle scissioni "classiche" presuppone che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo.
A differenza del testo approvato in via definitiva, nello schema di decreto legislativo deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 2024, con riferimento alla disciplina tributaria della scissione mediante scorporo era presente un riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 in caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti ex art. 2506.1 c. c. Tale previsione sembrava sottendere il riconoscimento dell'orientamento interpretativo secondo cui la scissione mediante scorporo sarebbe legittima anche nei confronti di beneficiarie preesistenti, a prescindere dal dato letterale dell'articolo 2506.1 c.c., che fa esclusivo riferimento alle beneficiarie di nuova costituzione.
Tuttavia, tale previsione, come già evidenziato, non è presente nel testo oggetto di definitiva deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri (il citato decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, pubblicato nella G.U. del 16 dicembre 2024). A tal proposito, sempre nella predetta relazione illustrativa, in relazione alla mancata previsione nel testo definitivo del decreto legislativo del comma relativo all'applicabilità della disciplina limitativa al riporto nell'ipotesi di scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria già esistente, si osserva che "si recepiscono le osservazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, che ha richiesto, al fine di allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile, di sopprimere la disposizione con la quale si disciplinava la scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.
Allo stato delle norme, quindi, il co. 15-ter dell'art. 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c., risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione. Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell'immobile a società preesistente non potrebbe beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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