mercoledì, 27 agosto 2025 | 10:58

Lavoro intermittente: nuovi chiarimenti dopo l'abrogazione del RD

Fornite precisazioni ministeriali sulla disciplina del lavoro intermittente a seguito dell'abrogazione del RD n. 2657/1923, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico (MLPS - circolare 27 agosto 2025 n. 15)

Lavoro intermittente: nuovi chiarimenti dopo l'abrogazione del RD

Fornite precisazioni ministeriali sulla disciplina del lavoro intermittente a seguito dell'abrogazione del RD n. 2657/1923, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico (MLPS - circolare 27 agosto 2025 n. 15)

In proposito, si è posto il problema se la L n. 56/2025 possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del DM 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".

Sul punto, il Ministero ha confermato il precedente orientamento ribadito nella nota 1180 del 10 luglio 2025, secondo cui la Legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poichè il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657" è da considerarsi quale rinvio meramente materiale" che, in quanto tale, cristallizza nell'atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, lo stesso Ministero aveva precisato che il rinvio effettuato dal DM 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al RD n. 2657 del 1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, "il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente".

Peraltro, il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all'articolo 55, comma 3, del DLgs n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all'emanazione degli specifici decreti richiamati dal cit. DLgs n. 81.


In conclusione, in base a quanto sopra evidenziato, dunque le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso DM del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione del RD 2657/1923.

Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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