venerdì, 08 agosto 2025 | 17:37

Pronte le istruzioni delle Entrate sul riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni

Ampliamento delle attività produttive di reddito agrario e vantaggi fiscali per le attività agricole che adottano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici (AdE – circolare 08 agosto 2025 n. 12/E)

Pronte le istruzioni delle Entrate sul riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni

Ampliamento delle attività produttive di reddito agrario e vantaggi fiscali per le attività agricole che adottano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici (AdE – circolare 08 agosto 2025 n. 12/E)

Con la circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal decreto legislativo n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 111/2023).

Per le attività agricole tecnologiche e green sono previsti dei benefici fiscali. Si tratta di quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività, prima esclusi, ora saranno trattati come redditi agrari.

Tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 vi è anche quella che amplia il concetto di reddito agrario ai più evoluti sistemi di coltivazione in fabbricati accatastati. In virtù di tale modifica, le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all'interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento. Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta, ad esempio, delle cosiddette “vertical farm”, delle “colture idroponiche” e della “micropropagazione in vitro”.

Prevista anche una tassazione soft per le attività agricole green. Precisamente, i redditi prodotti dalle produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si configurano come agrari. Si configurano come tali, dunque, quelli conseguiti per la cessione di beni, anche immateriali, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati. In tal caso, i redditi conseguiti dalla cessione dei beni in questione saranno assoggettati, entro certi limiti, a “imposizione semplificata” in quanto tassati su base catastale e non più ordinaria.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa