Incentivi IRES per investimenti e occupazione
Disposta la riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti e incrementano l'occupazione, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e l'innovazione. La misura è volta a favorire la destinazione degli utili a investimenti produttivi e nuove assunzioni (MEF - DM 08 agosto 2025)
Incentivi IRES per investimenti e occupazione
Disposta la riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti e incrementano l'occupazione, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e l'innovazione. La misura è volta a favorire la destinazione degli utili a investimenti produttivi e nuove assunzioni (MEF - DM 08 agosto 2025)
Il decreto in oggetto disciplina la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES per le imprese che effettuano investimenti rilevanti e rispettano precise condizioni relative all'occupazione.
La riduzione dell'aliquota IRES si applica alle società di capitali residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, nonché agli enti commerciali e non commerciali (limitatamente all'attività commerciale). Sono escluse le società in liquidazione o soggette a procedure concorsuali liquidatorie, quelle che determinano il reddito su regimi forfetari e quelle che nel periodo d'imposta 2024 applicano la contabilità semplificata.
Per accedere al beneficio, le imprese devono rispettare diverse condizioni:
1. una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata a un'apposita riserva. Di questo utile accantonato, almeno il 30% (o comunque non meno del 24% dell'utile del 2023) deve essere destinato a investimenti rilevanti. Si considera "accantonato" tutto l'utile non distribuito ai soci (incluse coperture di perdite);
2. gli investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi, inclusi quelli in leasing, specificamente elencati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. In particolare:
- i beni "Industria 4.0" (allegato A) devono essere interconnessi al sistema aziendale per oltre la metà del "periodo di sorveglianza" (i 5 anni successivi all'investimento);
- i beni per la transizione energetica (allegati B e art. 38 DL 02 marzo 2024, n. 19) devono garantire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva del 3% o dei processi interessati del 5% nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, rispetto al 2024;
- gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo al 2024;
- l'ammontare minimo degli investimenti deve essere il maggiore tra il 30% dell'utile accantonato, il 24% dell'utile 2023 e 20.000 euro;
3. nel periodo d'imposta successivo al 2024, il numero di unità lavorative per anno non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente. Inoltre, devono essere effettuate nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, che costituiscano un incremento occupazionale di almeno l'1% dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024, e comunque almeno un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'impresa, inoltre, non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (ad eccezione di specifici casi di CIGO ordinaria) nel 2024 o nel periodo d'imposta successivo.
Cause di decadenza e recupero dell'agevolazione
L'agevolazione viene revocata (con conseguente recupero dell'imposta) in due casi principali:
- se la quota di utile accantonato viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
- se i beni oggetto degli investimenti rilevanti vengono dismessi, ceduti, destinati a fini estranei all'impresa o delocalizzati all'estero entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
Consolidato fiscale e trasparenza fiscale
Il decreto stabilisce le modalità di applicazione dell'agevolazione in caso di consolidato fiscale, permettendo alla società controllante di utilizzare l'importo su cui spetta la riduzione IRES per la liquidazione dell'imposta complessiva, con regole specifiche per la compensazione delle perdite. Analogamente, in caso di trasparenza fiscale, l'importo ridotto viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Coordinamento con altre discipline
Ai fini della disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) e degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati, l'aliquota IRES da considerare per i confronti è sempre quella ordinaria del 24%, e non quella ridotta.
Operazioni di riorganizzazione aziendale
Vengono disciplinate le implicazioni della riduzione IRES in caso di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda. Generalmente, la società risultante subentra negli obblighi e nei diritti del dante causa, con specifiche condizioni per il mantenimento dell'agevolazione in relazione agli investimenti e alle condizioni occupazionali.
La riduzione IRES è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi eleggibili, ma l'imposta minore dovuta spetta comunque nei limiti del costo rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti.
L'importo su cui spetta la riduzione sia ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo al 2024 è superiore a dodici mesi. Viene data facoltà ai soggetti beneficiari di computare in diminuzione dal reddito complessivo le perdite fiscali precedenti. Eventuali rideterminazioni dell'utile o del reddito in sede di controllo fiscale non influenzano l'utile accantonato né le soglie degli investimenti rilevanti per l'accesso al beneficio.
di Anna Russo
Fonte normativa