venerdì, 08 agosto 2025 | 15:27

Edilizia Artigianato Parma: da agosto 2025 entra in vigore il nuovo accordo di rinnovo

Firmato, il 4 luglio 2025, dalle Parti Sociali per l’Edilizia Artigiana della provincia di Parma, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CIPL di settore. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° agosto 2025

Edilizia Artigianato Parma: da agosto 2025 entra in vigore il nuovo accordo di rinnovo

Firmato, il 4 luglio 2025, dalle Parti Sociali per l’Edilizia Artigiana della provincia di Parma, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CIPL di settore. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° agosto 2025

In data 4 luglio 2025, Confartigianato Imprese Parma, CNA e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL di Parma, hanno firmato l’ipotesi di accordo per le imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali del settore edile e affini della Provincia di Parma.

Il nuovo articolato decorre dal 1° agosto 2025 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Tra le principali novità introdotte, si evidenziano le seguenti:

TRASFERTA OPERAI

A decorrere dal 1° ottobre 2025, all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 4 km dai confini territoriali del comune di assunzione sarà corrisposta - in aggiunta al rimborso di eventuali spese vive necessarie e documentate inerenti lo spostamento e (nel caso di utilizzo del proprio mezzo) il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI - un'indennità giornaliera a titolo di diaria - che si intende comprensiva di quella prevista dal vigente CCNL - nella seguente misura:

- € 8,75 giornalieri per distanze da 4,1 a 15 km;

- € 9,80 giornalieri per distanze da 16 a 40 km;

- € 12,29 giornalieri per distanze da 41 a 60 km;

- € 13,55 giornalieri per distanze da 61 a 80 km;

- € 15,75 giornalieri per distanze da 81 a 120 km.

Il chilometraggio massimo giornaliero per recarsi sul cantiere dalla sede dell'impresa non potrà superare i 240 km tra andata e ritorno.

La diaria di cui sopra non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio e quando questi sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Si intende realizzata la condizione di effettivo vantaggio quando il lavoratore consegua un avvicinamento tale che la distanza fra la propria abitazione ed il cantiere sia pari o inferiore ai 12 km misurati nel percorso più breve e comunque quando il cantiere sia posto entro 4 (quattro) km dai confini territoriali del comune di residenza o abituale dimora.

TRASFERTA IMPIEGATI

All'impiegato occasionalmente o temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità a piè di lista le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto: nel caso di pernottamento fuori sede un'indennità giornaliera del 25% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); nel caso di mancato pernottamento fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, un'indennità dei 25% sull'ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell’indennità del 25% di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.

TRASPORTO

Ai Lavoratori che risiedano oltre 5 km dal luogo di lavoro verrà corrisposta un'indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita come segue:

1. Fino a 5 km nessun rimborso;

2. Fino a 20 km € 1,99 giornalieri;

3. Oltre 20 km € 4,23 giornalieri.

L'indennità non sarà dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto del Lavoratore con mezzi propri mediante prelievo direttamente al domicilio dello stesso o mediante concessione di mezzi aziendali per il tragitto come pure nel caso in cui il lavoratore utilizzi mezzi pubblici di trasporto avendo in tal caso diritto al rimborso dell'abbonamento al mezzo pubblico.

L'indennità non è cumulabile con il rimborso delle spese di viaggio previste in caso di trasferta e si applica anche nei confronti del personale impiegatizio.

Al personale di cantiere incaricato di provvedere con i veicoli aziendali al trasporto degli operai sul luogo di lavoro le ore di viaggio non considerate lavorate agli effetti della disciplina sull'orario di lavoro verranno compensate con la normale retribuzione contrattuale.

MENSA

Le imprese Edili sono tenute a mettere a disposizione dei propri dipendenti un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto con contorno e pane e una bevanda non alcoolica utilizzando i servizi di imprese specializzate in ristorazione aziendale operanti nella provincia di Parma, con le quali si è stipulata apposita convenzione.

Il prezzo del pasto convenzionato praticato dalle principali imprese del settore (attualmente pari a € 12,20) viene ripartito in ragione di un terzo a carico dei lavoratori e due terzi a carico dell'impresa.

I pasti devono essere messi a disposizione direttamente nei cantieri che occupino almeno nove dipendenti (sia propri o insieme ad altre imprese operanti nel cantiere e tenute all'applicazione del presente accordo) e per i quali sia prevista la durata di almeno due mesi.

Qualora non possano realizzarsi le condizioni di cui sopra si ricercheranno idonee soluzioni,

In relazione di ciò si conviene l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa rispetto al suo onere per l'importo base del pasto praticato da dette aziende specializzate non dovrà, in ogni caso, superare il valore di € 4,20.

Alternativamente a quanto sopra disposto, in presenza di particolari condizioni di difficoltà organizzative o logistiche, le imprese potranno mettere a disposizione dei propri lavoratori appositi buoni pasto emessi da società di gestione regolarmente abilitate, il cui valore non potrà superare la somma di 2/3 del prezzo del pasto convenzionato praticato dalle principali imprese del settore, (attualmente paria € 8,00) aumentato di un costo aggiuntivo a carico dell'impresa di € 4,20, portando così il valore complessivo del buono pasto giornaliero alternativo alla mensa, attualmente ad un valore di € 12,20.

REPERIBILITÀ

Per l'effettivo svolgimento della reperibilità verrà riconosciuto al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo e non cumulandolo con quello dovuto per l’intervento. Tale compenso non potrà essere inferiore ai seguenti valori:

COMPENSO GIORNALIERO

COMPENSO SETTIMANALE

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

€ 7,70

€ 12,10

€ 16,50

€ 46,20

€ 55,00

€ 77,00

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'Impresa.

Per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento (partendo dalla propria abitazione) e quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazione alcuna.

RIEPILOGO ALIQUOTE CASSA EDILE DI PARMA A SEGUITO DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE DAL NUOVO ACCORDO

FONDO

Aliquota fino al

30 settembre 2025

Aliquota dal

1 ottobre 2025

Fondo indumenti di lavoro

0,20%

0,25%

Fondo per la regolarità del settore

0,35%

0,40%

Fondo asili nido e scuole materne

0.40%

0,35%

Fondo per la sicurezza e l'igiene sul lavoro

0,45%

0,20%

Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori

0,20%

Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS)

€ 2,00 per ogni lavoratore in forza

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale