venerdì, 08 agosto 2025 | 11:52

Superbonus e altri interventi edilizi: nuove regole per sconto in fattura e cessione del credito

Approvato il nuovo modello e le relative istruzioni per comunicare le opzioni di sconto in fattura o prima cessione del credito, ai sensi degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, per le spese edilizie sostenute nel 2025. Il testo disciplina modalità, termini e limiti per l’esercizio delle opzioni e per le eventuali cessioni successive dei crediti (AdE - provvedimento 07 agosto 2025, n. 321370)

Superbonus e altri interventi edilizi: nuove regole per sconto in fattura e cessione del credito

Approvato il nuovo modello e le relative istruzioni per comunicare le opzioni di sconto in fattura o prima cessione del credito, ai sensi degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, per le spese edilizie sostenute nel 2025. Il testo disciplina modalità, termini e limiti per l’esercizio delle opzioni e per le eventuali cessioni successive dei crediti (AdE - provvedimento 07 agosto 2025, n. 321370)

Il provvedimento aggiorna le disposizioni attuative per l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 DL 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus e altre agevolazioni edilizie) relative alle spese sostenute nel 2025. Viene approvato il nuovo modello di comunicazione, utilizzabile dall’8 settembre 2025, per richiedere lo sconto in fattura o la prima cessione del credito nei casi previsti dalla normativa. Le opzioni possono essere esercitate per ogni stato di avanzamento lavori, massimo due per intervento e ciascuno pari almeno al 30% dell’opera.

Il beneficiario deve ottenere asseverazioni tecniche di conformità e congruità delle spese, trasmesse all’ENEA per interventi energetici o redatte da professionisti qualificati per interventi antisismici, nonché il visto di conformità fiscale. La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo alle spese (quindi, per il 2025, entro il 16 marzo 2026) tramite i canali telematici dell’Agenzia, da parte del soggetto che rilascia il visto o, per le parti comuni, dall’amministratore di condominio o da un condomino incaricato.

Il provvedimento definisce il calcolo della detrazione, l’equivalenza tra sconto e credito d’imposta, e le regole per l’utilizzo dei crediti: i cessionari e fornitori li usano esclusivamente in compensazione, con la stessa ripartizione temporale della detrazione, previa conferma dell’opzione sulla Piattaforma cessione crediti e obbligo di comunicare la scelta irrevocabile di fruizione per ogni rata.

Sono regolamentate anche le ulteriori cessioni: dopo la prima, i crediti possono circolare solo entro limiti precisi e tra soggetti qualificati (banche, intermediari, assicurazioni), con divieto di cessioni parziali delle singole rate per le comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022. Ogni cessione e accettazione avviene tramite la Piattaforma.

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Infine, si chiarisce che il mancato rispetto di termini e modalità rende inefficaci le opzioni e cessioni, e si precisa che il provvedimento sostituisce quello del 3 febbraio 2022 (e successive modifiche), razionalizzando la disciplina ed eliminando le parti non più attuali.

di Anna Russo

Fonte normativa

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