Estinzione del reato con oblazione facoltativa: linee guida per il Consiglio di Disciplina
Con il P.O. n. 53 del 6 agosto 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti sul corretto comportamento del Consiglio di Disciplina in caso di estinzione del reato con decreto penale a seguito di oblazione facoltativa
Estinzione del reato con oblazione facoltativa: linee guida per il Consiglio di Disciplina
Con il P.O. n. 53 del 6 agosto 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti sul corretto comportamento del Consiglio di Disciplina in caso di estinzione del reato con decreto penale a seguito di oblazione facoltativa
Si individuano tre distinti scenari per i quali è necessaria una valutazione sul corretto comportamento da adottare da parte del Consiglio di Disciplina:
- Il Consiglio di Disciplina è già a conoscenza delle indagini penali a carico dell'iscritto; tuttavia, il procedimento disciplinare non è stato aperto in attesa dell'eventuale rinvio a giudizio. La definizione dell'oblazione facoltativa estingue il reato ancor prima dell'avvio del giudizio, pertanto, non risulterebbe applicabile l'art. 50, co. 10, DLgs n. 139/2005, dal momento che il giudizio penale non è stato ancora avviato. Si chiede se sia comunque doveroso aprire un procedimento disciplinare fondato sul generale dovere di integrità dell'iscritto, che tuttavia porterebbe ad un giudizio di natura "morale" nel caso di accadimento estraneo alla professione oppure ad una valutazione di natura "tecnica" (e con informazioni limitate) nel caso in cui l'accadimento oggetto di oblazione fosse di natura professionale.
- Il Consiglio di Disciplina non è a conoscenza di indagini penali a carico dell'iscritto e lo stesso ha estinto il reato con "oblazione facoltativa" ancor prima dell'eventuale rinvio a giudizio. In questo caso, il Consiglio di disciplina non verrà mai a conoscenza dell'accaduto, dal momento che l'iscritto potrebbe legittimamente dichiarare, nell'autocertificazione annuale, di non aver mai riportato condanne penali.
- in caso di "oblazione facoltativa" concessa successivamente all'avvio del processo penale, si ritiene corretto uniformarsi con quanto indicato dal Consiglio Nazionale con il P.O. 169/2022 che, trattando delle conseguenze sul piano disciplinare dell'applicazione dell'istituto della "messa alla prova" ex L 67/2014, chiarisce che l'estinzione del reato in considerazione del buon esito della "messa alla prova", non esime comunque il Consiglio di Disciplina dall'effettuare un'autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista. Anche tale situazione potrebbe tuttavia sfuggire dalla conoscibilità del Consiglio di Disciplina qualora l'iscritto non informasse tempestivamente l'Ordine territoriale dell'avvenuto rinvio a giudizio. In caso di oblazione/messa alla prova con esito positivo e conseguente estinzione del reato, potrebbe legittimamente, in occasione della autodichiarazione annuale, dichiarare di non aver riportato condanne penali.
Alla luce dei casi sopra descritti, è importante precisare che l'istituto dell'oblazione rappresenta una particolare causa di estinzione del reato, che consiste nel pagamento di una somma di denaro e interessa le sole contravvenzioni. Le contravvenzioni interessate dalle oblazioni sono quelle punite con l'ammenda e quelle punite con l'arresto alternativo all'ammenda (artt. 162 e 162-bis del codice penale, nonché l'art. 141 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura penale).
L'art. 162 del codice penale disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni (oblazione ordinaria), alla luce della quale, entro precisi termini stabiliti dalla legge, viene consentito al contravventore di pagare una somma corrispondente ad 1/3 del massimo previsto dalla pena pecuniaria. L'effetto dell'oblazione consiste nell'estinzione della contravvenzione al momento del pagamento, rimanendo però in capo al contravventore le spese del procedimento. Si tratta di un diritto dell'imputato a fronte del quale il giudice non entra nel merito dell'istanza, ma si limita a svolgere un controllo meramente formale.
L'art. 162 bis del Codice Penale, introdotto dalla L n. 689/1981, regola l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (oblazione facoltativa o discrezionale), che si applica nel caso in cui il regime sanzionatorio previsto dal legislatore sia quello dell'ammenda alternativa all'arresto. In virtù del suddetto articolo, l'imputato, nei medesimi termini stabiliti per l'oblazione ordinaria, ha la possibilità di chiedere tale rito alternativo anche nella predetta ipotesi, con l'effetto che, in caso di accoglimento dell'istanza, il contravventore sarà tenuto a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa estinguendo il reato e permanendo però le spese del procedimento. In quest'ultimo caso, pertanto, il giudice compie una valutazione discrezionale.
In entrambi i casi, affinché il reato venga estinto è necessario che l'oblazione sia effettivamente pagata. Se il pagamento non è eseguito e, quindi, l'oblazione non è pagata, non si verifica alcuna causa estintiva del reato.
Nel caso di specie, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali pendenti a carico di un determinato iscritto, il Consiglio di Disciplina ha la facoltà di verificare quanto dichiarato dal professionista all'Ordine, in sede di autocertificazione, richiedendo alla competente Autorità Giudiziaria l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti dell'iscritto, anche mediante l'acquisizione del certificato dei carichi penali pendenti concernenti il medesimo.
Secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 10, dell'Ordinamento professionale, il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'impugnazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Nel caso in cui il Consiglio o il Collegio di Disciplina venga a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di estinzione del reato da parte dell'Autorità Giudiziaria in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione da parte del professionista sottoposto a giudizio penale, si ribadisce quanto già espresso nella risposta al PO n. 169/2022 in tema di estinzione del reato in considerazione del buon esito della "messa alla prova", ovvero che ciò non esime il Consiglio di Disciplina dall'effettuare una autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista in relazione al reato al medesimo ascritto e, all'esito, laddove ne ravvisi i presupposti, assumere una decisione che comporti l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'iscritto.
Nell'ipotesi prospettata al punto 1 - come del resto in quella prospettata al punto 2 (qualora l'Organo di Disciplina venga a conoscenza del fatto) - di cui al quesito de quo, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può sempre valutare di aprire un procedimento disciplinare, ancorché non correlato ad una situazione di rinvio a giudizio penale del professionista, perché il procedimento disciplinare attiene a qualsivoglia "azione od omissione che integri violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o sia comunque ritenuta in contrasto con i doveri generai di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, compresi fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa