venerdì, 08 agosto 2025 | 09:33

Congedo di paternità obbligatorio per madre intenzionale

L'Inps ha fornito precisazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (INPS - messaggio 07 agosto 2025 n. 2450)

Congedo di paternità obbligatorio per madre intenzionale

L'Inps ha fornito precisazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (INPS - messaggio 07 agosto 2025 n. 2450)

Con la sentenza n. 115 depositata in data 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del DLgs 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Tale pronuncia produce effetti diretti nell'Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall'articolo 27-bis.

Conseguentemente, le indicazioni amministrative contenute nella circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Pertanto, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Istituto competenza per tali lavoratrici.

La fruizione del congedo e l'anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Nella sentenza la Corte ha precisato che "è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente". Pertanto, per "madre intenzionale" in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla "madre biologica" sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Gli effetti della pronuncia decorrono dal 24 luglio 2025, pertanto, da tale data, la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

di Esposito Francesca

Fonte normativa

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