giovedì, 07 agosto 2025 | 17:10

Artigiani e commercianti: riduzione contributiva 2025

Dall’8 agosto è possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale (INPS - messaggio 7 agosto 2025 n. 2449)

Artigiani e commercianti: riduzione contributiva 2025

Dall’8 agosto è possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale (INPS - messaggio 7 agosto 2025 n. 2449)


Dall'anno 2025 e per 36 mesi è prevista una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Dall'8 agosto p.v. è possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

L'accesso può essere effettuato al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista" mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.



Il possesso dei requisiti di legge è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.

Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge, il richiedente deve dichiarare di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

di Francesca Esposito

Fonte normativa