giovedì, 07 agosto 2025 | 11:36

Dividendi italiani a soggetti giapponesi: trattamento convenzionale e trust trasparenti

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai dividendi italiani percepiti da soggetti residenti in Giappone attraverso trust trasparenti, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone (AdE - risposta 06 agosto 2025, n. 203)

Dividendi italiani a soggetti giapponesi: trattamento convenzionale e trust trasparenti

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai dividendi italiani percepiti da soggetti residenti in Giappone attraverso trust trasparenti, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone (AdE - risposta 06 agosto 2025, n. 203)

La risposta trae origine da un interpello presentato da una trust bank giapponese (società Alfa) che, in qualità di trustee di piani pensionistici gestiti da società giapponesi (società Beta), riceve dividendi da società italiane tramite trust giapponesi (trust Gamma), considerati entità fiscalmente trasparenti in Giappone. Le società Beta sono settlor e beneficiari economici di questi trust, mentre i trust Gamma sono strumenti di investimento vincolati alla gestione di piani pensionistici.

L’Istante ha chiesto chiarimenti circa:

1. l’applicabilità diretta dell’aliquota convenzionale del 15% (in luogo della ritenuta ordinaria del 26%) ai dividendi percepiti attraverso i trust;

2. la validità dei certificati cumulativi di residenza rilasciati dall’autorità fiscale giapponese;

3. la possibilità per l’Istante di presentare un’unica istanza di rimborso per più beneficiari;

4. l'applicabilità del regime convenzionale mediante "relief at source" da parte del sostituto d'imposta italiano.


In merito ai suddetti quesiti, Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:

1. l'Agenzia riconosce l’applicabilità dell’aliquota convenzionale del 15% ai dividendi italiani percepiti tramite trust Gamma, purché i beneficiari effettivi (società Beta e persone fisiche beneficiarie dei fondi pensione) siano fiscalmente residenti in Giappone e soggetti (anche solo potenzialmente) a tassazione sui redditi percepiti. Il principio si fonda sulla trasparenza fiscale o economica, in linea con il modello OCSE;

2. è considerato valido, in via generale, un certificato cumulativo rilasciato dall’autorità giapponese, purché contenga dati completi e chiari (es. forma giuridica, TIN, anno di riferimento, indirizzo), e i beneficiari indicati coincidano con i percettori effettivi dei dividendi;

3. non è ammessa una richiesta cumulativa. Ciascun beneficiario deve presentare la propria istanza individuale di rimborso, secondo le istruzioni contenute nel Provvedimento n. 84404/2013 (Modello A – Dividendi);

4. l’applicazione diretta in Italia dell’aliquota ridotta convenzionale (relief at source) è una facoltà, non un obbligo, per il sostituto d’imposta italiano (es. local custodian). Quest’ultimo può applicare l’aliquota convenzionale se in possesso della documentazione completa e corretta.


di Anna Russo

Fonte normativa