mercoledì, 06 agosto 2025 | 10:49

Esportazioni IVA: esenzione valida anche se decisa dall’acquirente

La cessione di beni inizialmente dichiarata come intracomunitaria può beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le esportazioni anche se il fornitore ignorava la successiva uscita dei beni dall’UE, purché quest’ultima sia provata in modo certo dalle autorità (CORTE GIUSTIZIA CE-UE – Sez. IX – Sentenza 01 agosto 2025, n. C-602/24)

Esportazioni IVA: esenzione valida anche se decisa dall’acquirente

La cessione di beni inizialmente dichiarata come intracomunitaria può beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le esportazioni anche se il fornitore ignorava la successiva uscita dei beni dall’UE, purché quest’ultima sia provata in modo certo dalle autorità (CORTE GIUSTIZIA CE-UE – Sez. IX – Sentenza 01 agosto 2025, n. C-602/24)

La controversia nasce in Polonia tra la società W e l’amministrazione fiscale locale, in merito al diniego dell’esenzione IVA per la vendita di mele che, pur dichiarate come cessioni intracomunitarie, sono state successivamente esportate in Bielorussia dall’acquirente A senza coinvolgimento diretto del fornitore. Secondo l’amministrazione, l’operazione doveva considerarsi una cessione interna soggetta all’IVA al 5%, anche in assenza di frodi imputabili al fornitore, che fu inoltre sanzionato.

La Corte UE, richiamando la Direttiva 2006/112/CE, ha chiarito che ai fini dell’esenzione IVA prevista dall’art. 146, par. 1, lett. b), rilevano tre condizioni sostanziali:

1) trasferimento del potere di disporre dei beni;

2) prova della spedizione o trasporto extra-UE;

3) effettiva uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione.

Se tali condizioni sono soddisfatte, l’esenzione deve applicarsi anche se il fornitore ignorava l’export finale o se la prova è fornita dall’amministrazione finanziaria e non dall’operatore stesso.

La Corte ha evidenziato che subordinare l’esenzione a requisiti formali (come il possesso di specifica documentazione doganale da parte del fornitore) è contrario ai principi di neutralità fiscale e proporzionalità, quando i presupposti sostanziali risultano comunque accertati.

Solo in caso di frode o mancata prova oggettiva delle condizioni, l’esenzione può essere negata.

Non rileva, quindi, se il trasporto extra-UE sia stato deciso autonomamente dall’acquirente e all’insaputa del fornitore.


di Anna Russo

Fonte normativa