mercoledì, 06 agosto 2025 | 11:56

L'INPS risponde ai quesiti del CNDCEC

Congedo di maternità e parentale, bonus giovani zona ZES, decontribuzione Sud e lavoro agile sono alcuni dei temi al centro della riunione del tavolo tecnico INPS – Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltasi nei giorni scorsi a Roma presso la Direzione Centrale dell’istituto (CNDCEC - comunicato 05 agosto 2025, nota 05 agosto 2025, n. 123, Tavolo tecnico INPS - CNDCEC tenutosi il 22 luglio 2025 )

L'INPS risponde ai quesiti del CNDCEC

Congedo di maternità e parentale, bonus giovani zona ZES, decontribuzione Sud e lavoro agile sono alcuni dei temi al centro della riunione del tavolo tecnico INPS – Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltasi nei giorni scorsi a Roma presso la Direzione Centrale dell’istituto (CNDCEC - comunicato 05 agosto 2025, nota 05 agosto 2025, n. 123, Tavolo tecnico INPS - CNDCEC tenutosi il 22 luglio 2025 )

Di seguito una sintesi delle risposte ai principali quesiti.


Congedo di maternità

Il Consiglio nazionale ha chiesto se nell’ipotesi in cui una lavoratrice avesse inizialmente presentato domanda di flessibilità (e di relativa indennità economica INPS) del congedo posticipando un mese dell’astensione prima del parto (l’ottavo mese di gravidanza) al periodo successivo al parto ma, in secondo un momento, nel corso dell’ottavo mese di gestazione abbia acquisito le attestazioni mediche necessarie per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, quale sia la procedura corretta di richiesta dell’indennità economica di Maternità da inoltrare all’INPS. L’Istituto ha confermato che occorre inoltrare una seconda domanda di indennità di maternità con l’indicazione del periodo interamente successivo al parto senza rettificare e/o annullare la precedente domanda

Congedo parentale

In merito alla prevalenza dell’istituto della maternità sulla malattia e della malattia sul congedo parentale, il CNDCEC ha chiesto se, alla luce dell’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% per un massimo di tre mesi, si possa considerarsi confermata la prevalenza dell’istituto della malattia sul congedo parentale. L’Istituto ha confermato la prevalenza della malattia sul congedo parentale a prescindere all’elevazione dell’aliquota dell’indennità di congedo parentale all’80%

Bonus giovani zona ZES

In caso di un’assunzione a tempo determinato fatta il 01/05/2025, se si trasforma il contratto a tempo indeterminato in data 01/07/2025 è possibile presentare domanda di esonero Bonus giovani zona ZES prima di effettuare la trasformazione? Nel rispondere a questo quesito, l’Istituto ha confermato questa possibilità in quanto per accedere all’esonero previsto dall’art. 22, comma 3, è necessario presentare la domanda all’INPS prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa C.O.

Bonus giovani/donne

I commercialisti hanno segnalata la criticità nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda prenotare la dote Bonus Giovani o Donne per l’assunzione di un lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale, sulla base di quale retribuzione dovrà stimare l’entità della dote da prenotare? L’INPS ha specificato che in queste ipotesi, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati. Resta fermo che l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile nei limiti previsti. Inoltre, considerando che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di part time relativa al rapporto.

Decontribuzione Sud e lavoro agile

La misura Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. I rappresentanti della categoria hanno chiesto se il datore di lavoro (SUD PMI) possa continuare a beneficiare dell’esonero anche qualora abbia sottoscritto, successivamente all’assunzione, un patto di lavoro agile con il proprio dipendente senza obblighi di permanenza al sud. Allo stato – è la risposta dell’INPS – la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione della decontribuzione sud, è la sede operativa dell’azienda, pertanto ai fini della verifica del requisito rileva quanto denunciato in Uniemens e l’effettiva esistenza di una unità operativa nel mezzogiorno.

Sgravio contributivo Contratto di Solidarietà

Qualora un’azienda abbia stipulato un CDS in corso d’anno con riduzione dell’orario all’80% (20% orario lavorato) ma per intervenute esigenze e secondo le modalità previste dal Contratto di solidarietà stesso, i lavoratori abbiano lavorato oltre il 20% dell’orario previsto inizialmente da CDS, lo sgravio contributivo può essere riferito all’orario di lavoro effettivamente prestato anche se superiore a quanto previsto.

L’Istituto segnala che, nell’istanza presentata da ciascuna impresa per accedere allo sgravio, deve essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio. L’istituto quindi non può riconoscere autonomamente una cifra più alta in quanto l’ammissione allo sgravio è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Occorrerà valutare l’inoltro di una richiesta di modifica della misura della riduzione contributiva già autorizzata al Ministero competente.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

L’Istituto previdenziale ha precisato che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro subordinato ed integrazione salariale laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero), sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Con riferimento, invece, alla compatibilità della collaborazione coordinata e continuativa, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Infine, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, atteso che non è possibile verificare quali siano i giorni di effettiva sospensione, viene effettuata una comparazione a livello reddituale tra compensi percepiti per attività di lavoro autonomo e misura dell’integrazione salariale ai fini dell’erogazione dell’eventuale quota differenziale. In proposito, l’INPS fa presente che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 148/2015, è in fase di predisposizione specifica circolare che potrebbe introdurre nuovi criteri per la disciplina della compatibilità e/o cumulo totale o parziale.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa