Istruzioni per il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa delle cooperative
Con effetto immediato, è stato approvato il documento denominato “Direttive per lo svolgimento dell'incarico di Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi" (MIMIT - dm 01 agosto 2025)
Istruzioni per il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa delle cooperative
Con effetto immediato, è stato approvato il documento denominato “Direttive per lo svolgimento dell'incarico di Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi" (MIMIT - dm 01 agosto 2025)
Il Ministero, in primo luogo, evidenzia che nel corso della procedura, è onere del Commissario liquidatore informare l’Autorità di vigilanza dell’eventuale variazione dei presupposti di conferibilità dell’incarico commissariale e di permanenza nella relativa banca dati, come dichiarati in occasione dell’accettazione dell’incarico.
In presenza di fondi sufficienti, il Commissario è tenuto ad attivare una casella PEC della procedura e a darne comunicazione alla CCIAA competente per territorio, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Il Commissario predispone il registro di cui all’art. 136 CCII, ove annota, giorno per giorno e in sequenza cronologica, ogni operazione condotta nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che costituisca adempimento di obblighi previsti per legge o dalla quale scaturiscano obbligazioni, diritti, spese o introiti in capo alla procedura. Il mancato aggiornamento del registro e l’omessa tenuta od esibizione dello stesso costituisce giusta causa di revoca della carica.
Il Commissario è tenuto a custodire e conservare la documentazione sociale ricevuta in occasione del passaggio di consegne, nonché la documentazione che risulti utile all’attività liquidatoria, inclusa quella prodotta nell’espletamento dell'incarico. Nell'ambito delle proprie funzioni, provvede alla formazione dell'inventario, che deve essere redatto anche in caso di esito negativo. In presenza di beni da valutare, può essere nominato un esperto stimatore, ove ritenuto opportuno.
Nella relazione semestrale (sezione stato patrimoniale), da predisporre secondo il modello ministeriale approvato con decreto direttoriale del 10 giugno 2025, il Commissario liquidatore è tenuto a fornire un resoconto analitico dei cespiti residui e periziati, specificando la data della relativa perizia, il valore di perizia, gli acconti eventualmente corrisposti al perito, nonché il compenso totale e le ragioni dell’eventuale scostamento dai parametri minimi. Nella relazione iniziale, invece, da sottoporre all’approvazione del Comitato di sorveglianza, ove nominato, deve dare dettagliatamente atto delle problematiche esistenti, della situazione economico-patrimoniale e delle modalità, nonché delle tempistiche attraverso cui si intende condurre la liquidazione di ciascun bene o complesso di beni rientranti nel patrimonio dell’ente. Devono essere indicato altresì il numero di tentativi di vendita che si intenderebbero espletare nel primo anno. La relazione deve contenere anche le valutazioni sui contenziosi pendenti, sui crediti rilevati in contabilità, sulle modalità e tempistiche di riscossione, e sulle iniziative, anche giudiziarie, che si intendono adottare per la reintegrazione del patrimonio sociale. Rientrano, infine, tra i contenuti obbligatori della relazione iniziale le valutazioni concernenti l’eventuale opportunità di salvaguardare la continuità aziendale, di subentrare in eventuali rapporti pendenti, ovvero di sciogliersi dai medesimi.
Nelle successive relazioni semestrali, il Commissario è tenuto a motivare i possibili scostamenti rispetto alle tempistiche ed alle modalità di liquidazione dell’attivo prospettate nella relazione iniziale e dei prevedibili sviluppi dell’attività liquidatoria.
Il Commissario liquidatore provvede anche alla formazione e al deposito in cancellaria dello stato passivo, avendo cura di specificare i crediti ammessi o respinti e le domande di insinuazione al passivo accolte o rigettate.
Tra gli ulteriori adempimenti previsti, il Commissario acquisisce dall’Autorità di vigilanza l’ultimo verbale di ispezione/revisione dell’ente sottoposto ad l.c.a., unitamente agli ultimi cinque bilanci depositati. Formula, inoltre, la relativa richiesta all’Agenzia delle entrate per accedere al cassetto fiscale dell’ente, nonché alle altre banche dati, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del c.p.c..
Il Commissario, ai sensi art. 304 C.C.I.I., ha il potere di decidere se sciogliere o proseguire i rapporti contrattuali pendenti. Può inoltre chiedere la prosecuzione dell’attività d’impresa qualora consenta una migliore soddisfazione degli interessi sottesi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sentito, ove nominato, il Comitato di sorveglianza. In costanza di gestione provvisoria dell’impresa, il Commissario è tenuto a compilare il bilancio di esercizio e ad osservare puntualmente i prescritti adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.
Entro novanta giorni decorrenti dalla fine di ciascun semestre (30 giugno e 31 dicembre), il Commissario deve presentare una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione, redatta sulla base del modello adottato con decreto direttoriale del 10 giugno 2025. Sino all’effettiva chiusura della procedura, le relazioni devono essere depositate anche qualora nel semestre di riferimento non vi siano state attività di rilievo e lo stato della procedura sia rimasto invariato rispetto al semestre precedente.
Il Commissario procede, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza e il parere del comitato di sorveglianza, ove nominato, alla vendita dei beni e può agire contro amministratori e i componenti degli organi di controllo per responsabilità. Inoltre, può avvalersi di un professionista per lo svolgimento di specifiche attività diverse da quelle di valutazione dei beni o di assistenza legale contenziosa e che richiedano licenze, autorizzazioni, ovvero il possesso di particolari conoscenze tecnico-specialistiche di cui egli sia privo.
Il Commissario liquidatore verifica la sussistenza dei presupposti, anche i termini di effettiva utilità, per proseguire od incardinare vertenze giudiziarie, o per contraddirvi. Qualora sia accertata l’inesistenza, l’inesigibilità o l’insufficienza dell’attivo, il Commissario liquidatore può richiedere l’autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità.
Ultimata la liquidazione del patrimonio sociale, il Commissario liquidatore presenta all’Autorità di vigilanza l’istanza per la determinazione del compenso finale a lui spettante; successivamente alla ricezione del decreto di determinazione del compenso procede alla redazione degli atti finali, previa acquisizione del parere del Comitato di sorveglianza, al fine di ottenere l’autorizzazione al deposito presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente.
La procedura si chiude con la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, attività alla quale provvede direttamente il Commissario liquidatore, che resta in carica fino al compimento dei citati adempimenti.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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