mercoledì, 06 agosto 2025 | 10:25

Conversione decreto comparti produttivi: tra novità e conferme

Pubblicato, nella GU 5 agosto 2025 n. 180, la legge di conversione del DL 26 giugno 2025 n. 92 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (L 1° agosto 2025 n. 113). Vediamo le novità introdotte

Conversione decreto comparti produttivi: tra novità e conferme

Pubblicato, nella GU 5 agosto 2025 n. 180, la legge di conversione del DL 26 giugno 2025 n. 92 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (L 1° agosto 2025 n. 113). Vediamo le novità introdotte


Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Confermate, in sede di conversione, le previsioni contenute nell'articolo 7 del DL secondo il quale, per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a 1000 unità, che alla data del 27 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL n. 92), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione, viene disposta l'autorizzazione a domanda, con decreto del Ministro del lavoro, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del DLgs 14 settembre 2015, n. 148 - in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati - di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva

Confermata, altresì, l'autorizzazione, per l'anno 2025, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale (art. 8, DL 92/2025).

Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:

- rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

- non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Le citate previsioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione comunica al Ministero del lavoro l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) .


Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

In sede di conversione, sono state confermate anche le misure previste per il settore moda. In particolare, l'articolo 10 ha disposto che, allo scopo di assicurare ai datori di lavoro del comparto moda, anche artigiani, la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il settore, viene previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga alle disposizioni riguardanti la durata dei trattamenti di integrazione salariale. La misura può essere riconosciuta per un periodo massimo di 12 settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga per il comparto moda è stato introdotto e disciplinato dall'art. 2, DL 28 ottobre 2024 n. 160 conv. con modf. in L 20 dicembre 2024 n. 199, che ha previsto la possibilità di ricorrere alla misura per un periodo massimo di 12 settimane fino al 31 gennaio 2025.

L'art. 10, DL 26 giugno 2025, n. 92 estende la misura per ulteriori 12 settimane fino al 31 dicembre 2025.

Riguardo alle modalità di pagamento del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti, inoltre, viene data al datore di lavoro la facoltà di scegliere se effettuarlo direttamente alla fine di ogni periodo di paga oppure richiedere all'Inps il pagamento diretto ai dipendenti.

Sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito soltanto i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza.

La misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, come sopra individuati, ma soltanto a quelli che sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) sono classificati dall'Istituto nei settori Industria o Artigianato;

b) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;

c) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Tutele per emergenze climatiche


Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, il nuovo articolo 10-bis ha previsto che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del DLgs 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo DLgs n. 148. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

Il trattamento di cui all'articolo 8 della L 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. In deroga all'articolo 14 della citata L n. 457, il trattamento in parola è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo.

Il Ministero del lavoro favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Interventi straordinari in materia di ADI per l'anno 2025

L'articolo 10-ter, introdotto in sede di conversione, ha riconosciuto, in via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di 1 mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi, un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione.

In particolare, ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Laddove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.

di Francesca Esposito

Fonte normativa