Niente trasferimento del plafond IVA senza continuità e identificazione fiscale
Negata la possibilità di trasferire il plafond IVA maturato da una società italiana in amministrazione straordinaria a una nuova società italiana, in un’operazione che coinvolge anche una società estera non identificata ai fini IVA in Italia (AdE - risposta 04 agosto 2025, n. 200)
Niente trasferimento del plafond IVA senza continuità e identificazione fiscale
Negata la possibilità di trasferire il plafond IVA maturato da una società italiana in amministrazione straordinaria a una nuova società italiana, in un’operazione che coinvolge anche una società estera non identificata ai fini IVA in Italia (AdE - risposta 04 agosto 2025, n. 200)
La questione riguarda la società ALFA, costituita a fine 2024 da una controllante estera, GAMMA Ltd (inglese, non stabilita e non registrata ai fini IVA in Italia), con lo scopo di acquisire e proseguire l’attività produttiva del ramo d’azienda della BETA S.p.A., in amministrazione straordinaria. L’operazione si è articolata in due fasi: la cessione del ramo da BETA a GAMMA, seguita dal conferimento parziale di questo ramo da GAMMA ad ALFA.
ALFA chiede all’Agenzia delle Entrate se possa beneficiare del plafond IVA maturato da BETA nel 2024, pur essendo il trasferimento avvenuto tramite un soggetto intermedio (GAMMA) non identificato ai fini IVA in Italia. In subordine, chiede se possa effettuare tardivamente la comunicazione del trasferimento del plafond, versando la sanzione dovuta, e se tale comunicazione debba essere unica o sdoppiata.
Secondo ALFA, l’operazione, seppur tri-soggettiva, non ha compromesso la continuità economica e funzionale dell’attività esportatrice e pertanto dovrebbe legittimare il trasferimento del plafond secondo quanto previsto dall’art. 8 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle risoluzioni interpretative dell’Agenzia (risoluzioni nn. 165/E del 21 aprile 2008 e 417/E del 31 ottobre 2008).
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, nega il trasferimento del plafond. Pur ammettendo in via generale che il plafond possa essere trasferito anche in caso di cessione o conferimento d’azienda, a condizione che il conferitario:
- continui senza interruzioni l’attività esportatrice;
- subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi collegati al ramo d’azienda;
- ritiene che tali condizioni non siano soddisfatte nel caso concreto, per due ragioni principali:
1. Mancanza del trasferimento del plafond da BETA a GAMMA: nel contratto di cessione non si fa alcun riferimento a tale trasferimento, condizione necessaria per farlo valere anche in via interpretativa;
2. GAMMA Ltd non è identificata ai fini IVA in Italia: condizione indispensabile per utilizzare il plafond e per legittimare il successivo trasferimento alla società ALFA.
Inoltre, la previsione contrattuale secondo cui i crediti e debiti fiscali rimangono in capo a BETA mette in dubbio anche la reale continuità dell’attività esportatrice da parte di ALFA. Di conseguenza, non essendo valido il primo trasferimento (da BETA a GAMMA), decade anche il secondo passaggio (da GAMMA ad ALFA), e l’intera catena del trasferimento del plafond viene meno.
Infine, data la risposta negativa al primo quesito, l’Agenzia dichiara assorbito anche il secondo quesito sulle modalità e tempistiche di comunicazione del trasferimento.
di Anna Russo
Fonte normativa
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