martedì, 05 agosto 2025 | 11:48

Commercialisti: situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito alle cause di incompatibilità nell'esercizio della professione (CNDCEC - P.O. 31 luglio 2025 n. 35, 01 agosto 2025 nn. 34, 42)

Commercialisti: situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito alle cause di incompatibilità nell'esercizio della professione (CNDCEC - P.O. 31 luglio 2025 n. 35, 01 agosto 2025 nn. 34, 42)

Iscritto all'albo socio e amministratore unico di s.a.s. e s.r.l.

Un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ricoperto la carica di socio accomandatario (con una partecipazione del 33,33%) e di amministratore unico, nonché successivamente di liquidatore, di una s.a.s. La società è stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. Parallelamente, l'iscritto detiene una partecipazione, sempre del 33,33%, in due s.r.l., attualmente attive e operanti nello stesso settore, delle quali è da tempo amministratore unico. Una delle due s.r.l. ha proseguito l'attività precedentemente svolta dalla s.a.s. In tutte le società coinvolte, le restanti quote sono detenute per un ulteriore 33,33% dalla sorella dell'iscritto (non convivente) e per il restante 33,33% da un soggetto terzo estraneo alla famiglia.

Ciò premesso, l'Ordine scrivente chiede se la configurazione attuale dell'iscritto, in qualità di socio e amministratore unico delle due s.r.l., possa determinare una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.

In particolare, l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l'altro, con (art. 4, DLgs 139/2005): l'esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui; la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone; l'assunzione di cariche gestionali in imprese o società, quando sussista un interesse economico diretto e prevalente.

Come già chiarito nelle note interpretative della disciplina delle incompatibilità e nel P.O. n. 149/2022, richiamato nel quesito:

- l'assunzione di cariche gestionali con tutti o ampi poteri, ove accompagnata da un interesse economico diretto e prevalente, dà luogo a una situazione di incompatibilità;

- la mera partecipazione come socio di minoranza in società di capitali, ancorché con contestuale assunzione della carica di amministratore con tutti i poteri gestionali non comporta di per sé incompatibilità, salvo che si accerti l'esistenza di un interesse economico prevalente dell'iscritto in tale società;

- in tal senso la valutazione del caso specifico deve tenere conto di elementi quali la presenza di parenti tra i soci, la struttura delle deleghe gestionali, la continuità aziendale con precedenti situazioni di incompatibilità.

Nel caso in esame, la compresenza dei seguenti elementi potrebbe configurare una situazione di potenziale incompatibilità:

- partecipazione significativa (anche se non di maggioranza) in due società operanti nel settore commerciale;

- presenza di parenti entro il 4° grado tra i titolari delle altre partecipazioni sociali delle due società;

- attribuzione all'iscritto di pieni poteri gestori in qualità di amministratore unico di entrambe le società;

- continuità sostanziale tra l'attività della s.a.s. e quella della s.r.l. subentrante

La circostanza che l'iscritto detenga formalmente solo un terzo del capitale non esclude automaticamente l'esistenza di un interesse economico prevalente, laddove siano provati i rapporti giuridici con i titolari delle altre partecipazioni e l'influenza dell'iscritto su di essi, specie se non risultano altre fonti di reddito significative o se vi è un forte coinvolgimento gestionale e operativo nell'attività della società (come risulterebbe dalla circostanza che l'iscritto è anche amministratore unico di entrambe le società di capitali).

Iscritto all'albo socio e amministratore unico di s.r.l.

L'Ordine scrivente chiede chiarimenti in merito all'eventuale possibilità per un iscritto all'Albo di assumere la funzione di amministratore unico di una s.r.l - in cui è anche socio con una partecipazione pari al 48% - con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso in esame, la titolarità del 48% delle quote e la carica di amministratore unico non determinano automaticamente l'insorgere di una causa di incompatibilità in capo all'iscritto. In tal senso, rileva altresì la circostanza che l'attività di amministratore sarà svolta da quest'ultimo sulla base di un incarico professionale, come emerge dal quesito in cui è specificato, da un lato, che per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso e, dall'altro, che l'attività professionale costituisce comunque la principale fonte di reddito dell'iscritto. Pertanto, in assenza di altri elementi che facciano ritenere preminente l'impegno nell'attività societaria o l'esistenza di situazioni di conflitto con l'attività professionale, si può ritenere che non sussistano motivi di incompatibilità, ferma restando una valutazione caso per caso da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo e incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo dei CTU

L'Ordine scrivente chiede al Consiglio Nazionale un parere circa la possibilità per un soggetto iscritto all'elenco speciale sezione A, previsto dall'art. 34, co. 8, DLgs 139/2005, di iscriversi all'albo dei CTU presso il Tribunale.

L'art. 4 del DLgs 139/2005 individua le fattispecie al ricorrere delle quali agli iscritti nell'albo è precluso l'esercizio dell'attività professionale. A seguito dell'accertamento della causa di incompatibilità è disposta la cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo che il professionista non richieda di essere iscritto nell'elenco speciale. L'iscrizione nell'elenco speciale è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti d'iscrizione all'albo previsti dall'art. 36 dell'ordinamento professionale, non possono esercitare la professione in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art. 4 dello stesso ordinamento professionale.

Dalla combinazione delle richiamate disposizioni dell'art. 4 del DM 109/2023 si ricava che:

- il soggetto deve essere iscritto nell'albo (si ritiene, infatti che il riferimento all'iscrizione negli Ordini o collegi professionali, venga di frequente utilizzato dal legislatore per indicare l'iscrizione nell'albo tenuto dall'Ordine o dal Collegio professionale);

- l'attività professionale sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, e che in assenza di quest'ultima condizione debbano ricorrere le condizioni di cui al co. 5 dell'art. 4 del DM 109/2023.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC ritiene che gli iscritti nell'elenco speciale non possano essere iscritti nell'albo CTU, in quanto per l'iscrizione nel suddetto albo appaiono necessari tanto l'esercizio effettivo e attuale della professione alla data di iscrizione, quanto l'esercizio continuativo, effettivo e pregresso dell'attività professionale, condizioni che non appaiono sussistere in capo agli iscritti nell'elenco speciale ai quali, in ragione della loro situazione di incompatibilità, è precluso l'esercizio di ogni attività professionale, ivi compresa l'attività di consulenza tecnica elencata nell'art. 1 del DLgs 139/2005.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa