lunedì, 04 agosto 2025 | 10:29

IVA: conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energie

Forniti chiarimenti sulla decorrenza della nuova disciplina IVA che, dal 1° gennaio 2025, esclude l’aliquota ridotta al 10% per il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia (AdE - risposta 01 agosto 2025 n. 12)

IVA: conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energie

Forniti chiarimenti sulla decorrenza della nuova disciplina IVA che, dal 1° gennaio 2025, esclude l’aliquota ridotta al 10% per il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia (AdE - risposta 01 agosto 2025 n. 12)

In virtù della modifica apportata dall'art. 1, co. 49, della Legge di Bilancio 2025, a decorre dal 1° gennaio 2025, il n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III del Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Nel caso in esame, un'associazione chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare sulla fattura emessa dopo il 1° gennaio 2025 ma riferita a una prestazione di servizio di conferimento, eseguita prima del 31 dicembre 2024. In altri termini, chiede se l'aliquota IVA ordinaria attualmente prevista riguarda le prestazioni di servizio effettuate dal 1° gennaio 2025 oppure quelle pagate a partire dalla medesima data, a prescindere dal momento in cui sono eseguite.

In assenza di disposizioni transitorie ad hoc, ossia norme che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina IVA, l'Agenzia delle entrate chiarisce che occorre far riferimento, ai sensi dell'art. 6, co. 3 e 4 del Decreto IVA, al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi. La norma sancisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, oppure, se anteriormente al verificarsi degli eventi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In particolare, le prestazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali sono soggette all'aliquota IVA ordinaria quando:

- in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025;

- in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In conclusione, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota IVA del 10 per cento restano valide. Ugualmente validi restano i pagamenti effettuati, entro la medesima data, considerando applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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