venerdì, 01 agosto 2025 | 17:20

Edilizia Industria Verona, Evr 2024 da erogare in un’unica soluzione con le competenze di agosto 2025

La Cassa Edile della Provincia di Verona comunica gli importi e le modalità di erogazione dell’EVR competenza 2024 per i lavoratori dell’Edilizia Industria territoriale

Edilizia Industria Verona, Evr 2024 da erogare in un’unica soluzione con le competenze di agosto 2025

La Cassa Edile della Provincia di Verona comunica gli importi e le modalità di erogazione dell’EVR competenza 2024 per i lavoratori dell’Edilizia Industria territoriale

In data 30 giugno 2025, ANCE Verona, ANCE Vicenza, ANCE Padova, Confindustria Veneto Est – Sezione autonoma ANCE Rovigo e Treviso, hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali territoriali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil un accordo interprovinciale quadriennale che regolamenta l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli anni di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027.

Successivamente, nel mese di luglio 2025, l’ANCE Verona e i sindacati di settore hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali ed hanno determinato gli importi orari a livello territoriale dell’E.V.R. di competenza 2024 da erogare in una unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2025.

La Cassa Edile della Provincia di Verona, con propria circolare, informa che, come indicato nella contrattazione provinciale, l’impresa procederà al calcolo e alla verifica dei seguenti due indicatori aziendali:

1. ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Verona;

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

Le tabelle che seguono, sono differenziate tra operai ed impiegati e a seconda che l'impresa abbia raggiunto entrambi i parametri positivi o solo un parametro positivo.

Tabella EVR (2 indicatori aziendali pari o positivi - 4%)

OPERAI

Vedi tabella

Livello

2 indicatori aziendali pari o positivi

4° livello

0,29

3° livello

0,27

2° livello

0,24

1° livello

0,21

IMPIEGATI

Vedi tabella

Livello

2 indicatori aziendali pari o positivi

7° livello

0,41

6° livello

0,37

5° livello

0,31

4° livello

0,29

3° livello

0,27

2° livello

0,24

1° livello

0,21

Tabella EVR (1 indicatore aziendale pari o positivo - 2,6%)

OPERAI

Vedi tabella

Livello

1 indicatore aziendale pari o positivo

4° livello

0,19

3° livello

0,17

2° livello

0,16

1° livello

0,13

IMPIEGATI

Vedi tabella

Livello

1 indicatore aziendale pari o positivo

7° livello

0,27

6° livello

0,24

5° livello

0,20

4° livello

0,19

3° livello

0,17

2° livello

0,16

1° livello

0,13

L’impresa non corrisponderà l’EVR qualora nessun indicatore abbia avuto un esito positivo.

Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., devono essere considerate le ore ordinarie effettivamente lavorate, alle quali verranno equiparate esclusivamente le seguenti ore di assenza:

a) ore di fruizione nel mese dei permessi L. n. 104/92;

b) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;

c) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;

d) ore di congedo per maternità e paternità;

e) ore di donazione sangue;

f) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. n. 300/70.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Per gli apprendisti operai ed apprendisti impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante sensi dell’art. 92 del C.C.N.L..

Gli importi dell'E.V.R. così calcolati, saranno corrisposti in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2025, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2025 a luglio 2025, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, spiega la Cassa Edile, con riferimento al solo E.V.R. di competenza 2024, laddove vi siano problemi organizzativi e tecnici per pagare l’E.V.R. con la retribuzione di agosto 2025, le imprese erogare i relativi importi con la retribuzione del mese di settembre 2025.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale