venerdì, 01 agosto 2025 | 17:18

Rivalutati gli importi degli indennizzi da danno biologico

L'Istituto ha determinato gli importi degli indennizzi da danno biologico per infortuni sul lavoro o malattia professionale riconosciuti a decorrere dal 1° luglio 2025 per effetto della rivalutazione annua sulla base dell'indice Istat (INAIL - circolare 01 agosto 2025, n. 45)

Rivalutati gli importi degli indennizzi da danno biologico

L'Istituto ha determinato gli importi degli indennizzi da danno biologico per infortuni sul lavoro o malattia professionale riconosciuti a decorrere dal 1° luglio 2025 per effetto della rivalutazione annua sulla base dell'indice Istat (INAIL - circolare 01 agosto 2025, n. 45)

Per l'anno 2025, l'Istat ha registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,8 per cento, quindi dal 1° luglio 2025 gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale e gli indennizzi in rendita per gli eventi decorrenti dal 25 luglio 2000 sono rivalutati nella predetta misura.

Tale rivalutazione si aggiunge all'incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti.

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2025. In particolare:

- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025 l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.

- per gli indennizzi in capitale, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell'accertamento definitivo.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2025 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2025.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta, saranno liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l'invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INAIL - circolare 01 agosto 2025, n. 45