venerdì, 01 agosto 2025 | 10:58

CNDCEC: cancellazione dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare

Non sussiste più il divieto di cancellazione dell'iscritto dall'Albo qualora egli sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, con l'effetto che la disposta cancellazione dall'Albo produrrà l'estinzione del procedimento disciplinare pendente (CNDCEC – nota 31 luglio 2025 n. 121, Corte Costituzionale - sentenza 23 maggio 2025 n. 70)

CNDCEC: cancellazione dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare

Non sussiste più il divieto di cancellazione dell'iscritto dall'Albo qualora egli sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, con l'effetto che la disposta cancellazione dall'Albo produrrà l'estinzione del procedimento disciplinare pendente (CNDCEC – nota 31 luglio 2025 n. 121, Corte Costituzionale - sentenza 23 maggio 2025 n. 70)

La sentenza in oggetto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall'Albo dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare previsto dall'art. 57 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), in quanto lo stesso si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo.

A seguito della suddetta sentenza, il Consiglio Nazionale ha chiesto al Ministero della Giustizia se gli effetti di detta pronuncia possano influenzare anche l'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Al riguardo, il Ministero ha affermato che i principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell'ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurata: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare. Di conseguenza, in caso di cancellazione dall'albo, l'azione disciplinare può - anzi deve essere di nuovo iniziata - ove non ancora prescritta - dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che hanno determinato l’attivazione dell'originario procedimento disciplinare. Altresì, ha affermato che la fattispecie di trasferimento di cui all’art. 38, comma 3 dei D.Lgs. n. 139/2005 ha una ratio diversa e risponde alla diversa esigenza di evitare che l’iscritto possa sottrarsi al suo ''giudice naturale": di conseguenza, la norma non determina alcuna lesione alla libertà di autodeterminazione del professionista il quale, con la richiesta di trasferimento, a differenza della richiesta di cancellazione, manifesta comunque l'intenzione di continuare ad esercitare la professione e di aderire all'istituzione ordinistico.

Pertanto, seguendo l'interpretazione resa dal Ministero, non sussisterebbe più nel nostro Ordinamento il divieto di cancellazione dell'iscritto dall'Albo, su istanza di parte o d'ufficio, ove l'iscritto stesso sia sottoposto a procedimento disciplinare, con l'effetto che la disposta cancellazione dall'Albo produrrà l'estinzione del procedimento disciplinare pendente. Il Ministero, confermando la linea interpretativa della Corte Costituzionale, ha poi evidenziato che l'estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale nei confronti dell'ex iscritto che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all'Albo da parte del professionista.

In ultimo, il Ministero ha confermato che il divieto di cancellazione dall'Albo continua a permanere nelle ipotesi in cui l'istante, sottoposto a procedimento disciplinare, richieda il trasferimento ad altro Albo ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 139/2005.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa