giovedì, 31 luglio 2025 | 11:37

Misure compensative ai dipendenti: tassazione separata

Fornite precisazioni sul regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di compensazione a dipendenti pubblici in transizione tra sistemi previdenziali, chiarendone l’assoggettamento alla tassazione separata (AdE - risposta 30 luglio 2025, n. 198)

Misure compensative ai dipendenti: tassazione separata

Fornite precisazioni sul regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di compensazione a dipendenti pubblici in transizione tra sistemi previdenziali, chiarendone l’assoggettamento alla tassazione separata (AdE - risposta 30 luglio 2025, n. 198)


L’istanza di interpello riguarda un ente pubblico ("Autorità Istante") che, a seguito della modifica del sistema previdenziale del proprio personale a partire dal 1° gennaio 2020, ha introdotto un nuovo trattamento di fine rapporto (IFR) in sostituzione del tradizionale TFR/TFS, già gestito dall’INPS. A fronte del passaggio, l’ente ha previsto – per i lavoratori in servizio al 7 aprile 2020 – la possibilità di scelta tra diversi regimi previdenziali e, soprattutto, l’erogazione di misure compensative per il periodo transitorio 2020-2024, finalizzate a colmare la differenza tra l’ammontare dell’IFR e quanto spettante con il TFR.

Il dubbio dell’ente riguardava il corretto regime fiscale da applicare a tali somme compensative: se cioè fossero da assoggettare a tassazione ordinaria o a tassazione separata ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2-bis, del TUIR.

L’Agenzia ha ricostruito la natura delle somme in oggetto, evidenziando che esse sono indennità equipollenti al TFR, in quanto commisurate alla durata del rapporto di lavoro e spettanti in occasione della cessazione del servizio, anche se non formalmente denominate TFR. Citando la prassi consolidata (circolare del Ministero delle finanze 5 febbraio 1986, n. 2, parte n. 2), ha ribadito che l’"equipollenza" richiede equivalenza sostanziale, e che la qualificazione fiscale si basa sulla funzione dell’indennità più che sulla sua denominazione.

In conclusione, l’Agenzia ha confermato che le misure compensative riconosciute ai dipendenti per neutralizzare gli effetti della transizione previdenziale, limitatamente al periodo 2020-2024, devono essere tassate con tassazione separata, trattandosi di indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR, come precisato anche dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento