giovedì, 31 luglio 2025 | 10:12

Licenziamento disciplinare e diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie

Nel pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse (Cassazione - ordinanza 21 luglio 2025 n. 20444, sez. lav.)

Licenziamento disciplinare e diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie

Nel pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse (Cassazione - ordinanza 21 luglio 2025 n. 20444, sez. lav.)

Il caso

Una lavoratrice, nominata dirigente comunale a tempo determinato, con incarico poi revocato senza preavviso per lesione del vincolo fiduciario, agiva per ottenere il pagamento delle somme a titolo retributivo a suo dire rimaste inevase, tra le quali figurava l'indennità per ferie non godute.
La Corte d'Appello di Napoli rigettava la domanda proposta dalla dirigente richiamando, quanto alle ferie, la normativa che ne impone il godimento in corso di rapporto ed aggiungendo che la chiusura del rapporto non poteva dirsi immotivata ed imprevista, motivo per cui la lavoratrice avrebbe potuto fruire delle ferie tra la data in cui aveva avuto contezza di fatto della prossima chiusura del rapporto e la data della comunicazione formale di essa.
Avverso la sentenza d’appello la dirigente ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in caso di licenziamento disciplinare senza preavviso, non si ha perdita del diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell'impiego, se non quando il datore di lavoro dimostri di avere invitato il lavoratore a fruirne, avvisandolo che altrimenti esse sarebbero andate perdute.
Il Collegio ha, altresì, precisato che, nel rapporto di pubblico impiego, la mancata fruizione tempestiva delle ferie, ovverosia nei termini e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, può essere causa di perdita del diritto alla loro monetizzazione, tuttavia la perdita di tale diritto non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto. 
Pertanto anche in casi, come quello di specie, in cui la cessazione del rapporto derivi da fatto colposo imputabile al lavoratore, i comportamenti datoriali di invito ed avviso alla fruizione delle ferie operano obiettivamente come presupposto per la perdita, in ipotesi, del diritto alla monetizzazione, quale effetto, a quel punto, di un'inerzia qualificata del lavoratore. 
Nel caso sottoposto ad esame, dunque, la Corte territoriale non avrebbe dovuto negare il diritto della lavoratrice sul presupposto che la stessa avrebbe potuto godere delle ferie in quei giorni di conoscenza "di fatto" della prossima conclusione del rapporto, intercorsi tra la decisione datoriale di porre fine al rapporto e la data della sua comunicazione formale, essendo, semmai, il datore di lavoro a dover dimostrare di aver messo la lavoratrice nelle condizioni di fruire in quel lasso di tempo delle ferie ancora non godute.
Tanto premesso, la Cassazione ha formulato il principio di diritto secondo cui, in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa