giovedì, 31 luglio 2025 | 11:12

Registrazione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza a più soggetti

La sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana a più soggetti sconta un'unica imposta di registro in misura fissa (AdE - risposta 30 luglio 2025 n. 196)

Registrazione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza a più soggetti

La sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana a più soggetti sconta un'unica imposta di registro in misura fissa (AdE - risposta 30 luglio 2025 n. 196)

Nel caso di specie, un neocittadino italiano intende conoscere il corretto trattamento fiscale del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza riguardante un nucleo familiare di più persone, in riferimento all'ammontare dell'imposta di registro dovuta e, in particolare, se la stessa dovrà essere corrisposta in misura fissa per l'atto unitariamente considerato oppure in relazione ad ogni singolo ricorrente inciso dalla pronuncia.

L'Agenzia delle entrate precisa che, ai sensi dell'art. 20 del TUR, l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Pertanto, l'atto non è da intendersi come il documento in quanto tale, ma come il contenuto negoziale in esso contenuto. In altri termini, gli "atti" sono considerati, ai fini dell'imposta di registro, il veicolo per tassare la capacità contributiva in essi racchiusa, dunque avendo riguardo della "intrinseca natura" e dei conseguenti "effetti giuridici dispiegati dal rapporto giuridico rappresentato nel documento.

Il successivo art. 21 stabilisce, inoltre, che se un atto contiene più disposizioni indipendenti tra loro, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Diversamente, se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che questa eccezione ricorre solo allorquando è la volontà della legge o l'intrinseca natura delle diverse disposizioni a determinare tra esse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, e non anche quando quel rapporto trovi origine nella mera volontà delle parti (Corte di Cassazione, sez. V, 7 giugno 2004, n. 10789).

Con le circolari n. 44/2011 e n. 18/2013 è stato chiarito che le singole disposizioni contenute nell'atto rilevano autonomamente solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. L'imposta di registro deve essere, quindi, applicata distintamente per ciascuna disposizione solo con riferimento alle disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi, un indice di capacità contributiva.

Nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione. In tal caso, l'imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l'imposizione più onerosa. Nel caso in cui, invece, le disposizioni contenute nell'atto non siano suscettibili di un'autonoma valutazione economica non si realizza un'espressione di capacità contributiva.

L'art. 21 del TUR non trova, quindi, applicazione nell'ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Tale documento deve essere assoggettato a tassazione con applicazione di un'unica imposta fissa di registro nella misura di euro 200.

I criteri ermeneutici utili alla tassazione ai fini dell'imposta di registro riguardano, dunque, tutti gli atti, tra cui sono ricompresi anche quelli giudiziari. L'art. 8 della Tariffa, Parte I, del TUR, contiene, invece, un'elencazione tassativa degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta.

In particolare, alla lett. d) del co. 1 del citato art. 8, è indicata la tassazione degli atti giudiziari «non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale», tra i quali può essere ricompreso il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana che non implica alcuna statuizione di natura economico-patrimoniale.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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