mercoledì, 30 luglio 2025 | 17:17

Assegno di inclusione: attribuzione d'ufficio dei carichi di cura

L'Inps chiarisce che ai fini dell'ADI, al componente della famiglia beneficiario del SFL non possono essere attribuiti d'ufficio i carichi di cura perché incompatibile con la fruizione della prestazione SFL. Inoltre, l'Istituto fornisce indicazioni sulle modalità per riattivare le domande sospese a causa di variazioni occupazionali non comunicate (INPS - Messaggio 29 luglio 2025, n. 2388)

Assegno di inclusione: attribuzione d'ufficio dei carichi di cura

L'Inps chiarisce che ai fini dell'ADI, al componente della famiglia beneficiario del SFL non possono essere attribuiti d'ufficio i carichi di cura perché incompatibile con la fruizione della prestazione SFL. Inoltre, l'Istituto fornisce indicazioni sulle modalità per riattivare le domande sospese a causa di variazioni occupazionali non comunicate (INPS - Messaggio 29 luglio 2025, n. 2388)

La disciplina in materia di ADI, ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l'accesso e del successivo calcolo del beneficio economico, stabilisce l'attribuzione del parametro della scala di equivalenza di 0,40 al componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell'ADI che abbia carichi di cura, ossia nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare soggetti minori di 3 anni di età, 3 o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza.

Quando, in presenza dei requisiti richiesti, non sia indicato nella domanda ADI il familiare a cui attribuire i carichi di cura, è prevista l'attribuzione d'ufficio, convenzionalmente, a un componente maggiorenne.

In proposito l'Inps fornisce chiarimenti riguardo alle ipotesi di:

- componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro;

- variazione occupazionale non comunicata.

Componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro

I componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all'art. 6, co. 4, DL 4 maggio 2023, n. 48, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

A tali soggetti, peraltro, può essere attribuito il coefficiente pari a 1 come valore di base della scala di equivalenza per il nucleo familiare, pur non essendo i medesimi inclusi nella scala di equivalenza ai fini dell'ADI. Infatti, l'attribuzione di tale parametro al componente maggiorenne beneficiario del SFL non comporta un'incompatibilità con la percezione della misura in quanto il parametro 1 è riferito all'intero nucleo familiare e non al singolo soggetto.

Nel caso in cui, però, a tali soggetti debba essere attribuito d'ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l'inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l'incompatibilità con la misura del SFL.

In tali ipotesi, per le domande dell'ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare, accolta al momento dell'attribuzione d'ufficio del carico di cura - tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l'ADI e che l'importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso - non si procede ad attribuire d'ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

Tale soggetto continuerà, pertanto, a essere beneficiario del SFL fino a quando la sua domanda risulti nello stato di "accolta", anche nel caso in cui nel mese di rilevazione non risultino pagamenti in corso.

Il beneficiario del SFL può, in ogni caso, rinunciare alla stessa misura.

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest'ultimo potrà essere attribuito d'ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell'ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

Nel caso di nuclei familiari che richiedano o a cui venga attribuito d'ufficio il carico di cura, il componente a cui è riconosciuto il relativo parametro non può accedere successivamente alla misura del SFL pure avendone i requisiti, per incompatibilità con il riconoscimento del carico di cura, a meno che il carico di cura non possa essere attribuito a un altro soggetto del nucleo dell'ADI o fintanto che non vengano meno i requisiti per la sua attribuzione.

Domande ADI sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale

A decorrere da gennaio 2025 l'Istituto ha riesaminato le domande dell'ADI che erano state respinte per superamento della soglia del reddito familiare e per le quali non era stato, a suo tempo, richiesta in domanda l'attribuzione del carico di cura, pur sussistendone i presupposti.

In presenza di tutti i requisiti, le suddette domande sono state accolte.

In alcuni casi, è stato gestito lo stato di sospensione determinato a causa di variazioni occupazionali non comunicate nel periodo in cui la domanda risultava respinta e per le quali risultano decorsi i termini per la presentazione dei relativi modelli "ADI-Com esteso".

Al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle variazioni occupazionali, con conseguente riattivazione della domanda dell'ADI sospesa, i soggetti interessati possono presentare il suddetto modello:

- presso gli Istituti di patronato o i CAF, per le domande patrocinate;

- presso le Strutture dell'INPS territorialmente competenti, che procederanno all'acquisizione del modello.

Gli operatori di Sede o gli operatori degli Istituti di patronato e dei CAF devono inserire in procedura come data di presentazione quella temporalmente riferita al momento in cui si è verificata la variazione occupazionale. È, quindi, possibile indicare quale anno di presentazione anche il 2024.

Ai soggetti interessati è inviato un SMS/e-mail con il seguente messaggio: "La tua domanda è sospesa per mancata comunicazione variazione occupazionale. Entro 60 gg presenta il modello ADI-Com Esteso presso la sede INPS o Patronato/CAF".

Trascorsi inutilmente i 60 giorni dall'invio dell'SMS/E-mail, senza che sia presentato il modello, la domanda è posta in decadenza.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Messaggio 29 luglio 2025, n. 2388