Soggette a tassazione le indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale
La quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (AdE - risposta 30 luglio 2025 n. 195)
Soggette a tassazione le indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale
La quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (AdE - risposta 30 luglio 2025 n. 195)
Nel caso oggetto di interpello, la Società istante rappresenta di aver sottoscritto un accordo sindacale nel quale, in esecuzione di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di riferimento, è prevista la soppressione di alcune indennità ritenute obsolete e la possibilità di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti da parte dei lavoratori interessati.
In particolare, dall'estratto di accordo sindacale allegato all'istanza risulta che le parti concordano l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di tre indennità definite obsolete, prevedendo, per il personale in forza alla data del 31 dicembre 2024 che percepisce le suddette indennità la possibilità di poter alternativamente optare per:
- il congelamento sotto forma di ad personam, per un importo pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni in cifra fissa non riassorbibile e non rivalutabile per 12 mensilità;
- il congelamento dell'indennità sotto forma di Welfare aziendale nella misura del 105% ( o 110%, a seconda dell'indennità soppressa) del valore medio percepito negli ultimi 5 anni in cifra fissa e non rivalutabile.
In assenza di comunicazione da parte del dipendente interessato, «si provvederà al riconoscimento sotto forma di ad personam».
Al riguardo, posto che nel caso in esame non si verifica l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 184, della legge n. 208 del 2015, si rileva che l'erogazione delle indennità soppresse sotto forma di welfare aziendale non risulta in linea con la ratio dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir, dal momento che la stessa, più che consentire l'accesso, in favore della generalità dei dipendenti, a beni e servizi connotati da particolare rilevanza sociale, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete.
In tal senso, depone anche la circostanza che i dipendenti interessati, in mancanza di un'espressa preferenza per la corresponsione delle indennità abolite sotto forma di prestazioni di welfare aziendale, percepiranno in sostituzione delle stesse una somma pari al 100 per cento del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.
In ragione di tali circostanze, si ritiene che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir e che, pertanto, la stessa debba essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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