Indebita erogazione della Naspi: sì alle trattenute sulla pensione
L’INPS può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo (Cassazione – ordinanza 25 luglio 2025 n. 21275, sez. lav.)
Indebita erogazione della Naspi: sì alle trattenute sulla pensione
L’INPS può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo (Cassazione – ordinanza 25 luglio 2025 n. 21275, sez. lav.)
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, riteneva ripetibile la somma pretesa, in restituzione, dall'INPS, mediante trattenuta sulla pensione di vecchiaia di un assicurato; tale importo corrispondeva all'indebita erogazione dell'indennità di disoccupazione NASpI, per effetto della maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico al compimento di 66 anni e tre mesi di età.
La tesi dell'assicurato, volta a correlare la perdita del diritto all'indennità all'effettiva erogazione della prestazione pensionistica, veniva disattesa dalla Corte di merito e avverso la sentenza d’appello lo stesso proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, preliminarmente, che il lavoratore decade dal trattamento di disoccupazione al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento.
Tanto premesso, il Collegio ha ribadito che, in tema di indebito, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, co. 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, o quando l'Inps agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa