martedì, 29 luglio 2025 | 11:08

UE: nuove regole IVA per l’e-commerce internazionale

Rafforzato l’uso del regime IOSS e le responsabilità dei fornitori extra-UE. Le nuove misure entreranno in vigore il 1° luglio 2028 (UE - Direttiva Consiglio 18 luglio 2025, n. 2025/1539)

UE: nuove regole IVA per l’e-commerce internazionale

Rafforzato l’uso del regime IOSS e le responsabilità dei fornitori extra-UE. Le nuove misure entreranno in vigore il 1° luglio 2028 (UE - Direttiva Consiglio 18 luglio 2025, n. 2025/1539)

La Direttiva (UE) 18 luglio 2025, n. 2025/1539, pubblicata nella G.U. Unione Europea 25 luglio 2025, Serie L., modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per incentivare l’uso del regime speciale IOSS nelle vendite a distanza di beni importati e rafforzare gli obblighi dei fornitori extra-UE.

Tale direttiva interviene in risposta alla crescita esponenziale delle vendite online transfrontaliere, puntando a migliorare la riscossione dell’IVA sulle importazioni da paesi terzi attraverso il rafforzamento del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop). Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR) nell'UE è esente da IVA. L'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente.

Uno degli obiettivi centrali della nuova normativa è incentivare l’uso dell’IOSS, rendendolo più vantaggioso e nel contempo imponendo obblighi più stringenti a coloro che vi rinunciano. In particolare, i fornitori non stabiliti nell’Unione che non aderiscono al regime IOSS dovranno designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione, salvo che provengano da Paesi con accordi di assistenza reciproca equivalenti a quelli dell’UE.

La direttiva mira anche a semplificare la responsabilità IVA nelle vendite a distanza: sarà il fornitore (o il marketplace presunto tale) a dover versare l’IVA all’importazione e non più l’acquirente finale. Tuttavia, se il fornitore è inadempiente e ignoto al momento dell’importazione, gli Stati membri potranno autorizzare, in via eccezionale, il pagamento da parte dell’acquirente, salvaguardandone il diritto al recupero.

Un’altra novità importante riguarda il rafforzamento della responsabilità in solido: gli Stati membri potranno ritenere corresponsabili i rappresentanti doganali indiretti o altri soggetti coinvolti nelle operazioni di importazione, anche in assenza della designazione come rappresentanti fiscali.

Con queste modifiche, la direttiva 2025/1539 promuove un sistema di IVA più equo e sicuro per l’e-commerce transfrontaliero, migliorando la cooperazione fiscale tra gli Stati membri e contrastando le frodi. Entro il 31 marzo 2032, la Commissione valuterà l’impatto delle nuove misure e proporrà eventuali adeguamenti normativi. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 30 giugno 2028, con applicazione a partire dal 1° luglio 2028.

di Anna Russo

Fonte normativa

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