martedì, 29 luglio 2025 | 10:59

Codice tributo: IVA, inversione contabile settore logistica, regime opzionale

Istituito il codice tributo "6045" per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione (AdE - risoluzione 28 luglio 2025 n. 47/E)

Codice tributo: IVA, inversione contabile settore logistica, regime opzionale

Istituito il codice tributo "6045" per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione (AdE - risoluzione 28 luglio 2025 n. 47/E)

La normativa in vigore prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (art. 17, co. 6, lett. a-quinquies), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’art. 1, co. 57, legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L’efficacia di questa disposizione è stata subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Nelle more di tale autorizzazione, è stato previsto un regime opzionale in base al quale per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa dal prestatore e l ’imposta è versata dal committente , senza possibilità di compensazione, entro il termine riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte dei prestatori (art. 1, co.58 e co. 59, della legge n. 207 del 2024 modificata dall'art. 9, comma 2, lett. b), D.L. 17 giugno 2025, n. 84).

Al riguardo, è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni (AdE – provvedimento 28 luglio 2025 n. 309107)

Il versamento, invece, delle somme in argomento, può essere effettuato tramite il modello F24 con il codice tributo “6045” denominato “IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento

Rassegna Stampa