Entrate: adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale e di IVAFE
Forniti chiarimenti sulla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti e non esercenti attività d'impresa, in OICR esteri non immobiliari (AdE - risposta 28 luglio 2025 n. 11)
Entrate: adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale e di IVAFE
Forniti chiarimenti sulla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti e non esercenti attività d'impresa, in OICR esteri non immobiliari (AdE - risposta 28 luglio 2025 n. 11)
Un ordine professionale, alla luce dei quesiti pervenuti dai propri iscritti, chiede chiarimenti in merito alla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi.
In particolare, si tratta di "Fondi di private equity", gestiti da management companies residenti all'estero (non necessariamente nello Stato in cui è istituito il Fondo, sottoposte alla vigilanza delle autorità regolamentari dello Stato di residenza.
Nell'espletamento delle attività di gestione, tali società raccolgono dagli investitori risorse finanziarie che reinvestono, per conto del Fondo, nell'acquisto di partecipazioni al capitale di società target localizzate prevalentemente in Europa.
Sulla base degli investimenti effettuati nelle società target, i proventi conseguiti dal Fondo, periodicamente, sotto forma di dividendi, o al termine dell'operazione di investimento, sotto forma di capital gains, sono distribuiti dallo stesso agli investitori, secondo tempi e modalità previsti dalle management companies, costituendo in capo ai percettori redditi di capitale.
Le operazioni di investimento sono rendicontate dalle management companies che trasmettono periodicamente agli investitori appositi prospetti illustrativi contenenti un'informativa dettagliata dei versamenti effettuati nel fondo, dei redditi di capitale e degli eventuali rimborsi di capitale distribuiti dal fondo, nonché del NetAsset Value, ossia del valore netto attuale del Fondo (evidenziato sia nel suo complesso, sia pro-quota) dato dalla differenza tra le attività e le passività del Fondo stesso.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e del versamento dell'imposta, gli investitori provvedono: al pagamento dell'imposta sostitutiva del 26 per cento sui redditi di capitale distribuiti dal Fondo; all'indicazione del costo di acquisto delle quote del Fondo nel quadro RW del modello REDDITI PF, ovvero nel quadro W del modello 730, ove nel campo della colonna 4 relativo al codice stato estero è riportato lo Stato in cui è istituito il Fondo e non quello in cui è stabilita la management company; alla liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
Ciò premesso, l'ordine professionale chiede chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione delle quote dei Fondi in oggetto, ai fini del monitoraggio fiscale e dell'applicazione dell'IVAFE, in quanto le stesse non risultano avere né un valore nominale né un valore di rimborso.
L'art. 4, co. 1, DL 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. ''monitoraggio fiscale", prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. I chiarimenti in merito alla disciplina del monitoraggio fiscale e agli adempimenti dei contribuenti sono stati forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, cui si rinvia.
L'IVAFE, invece, ossia l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, è stata introdotta a decorrere dal 2012 ai sensi dell'art. 19, co. 18, DL 6 dicembre 2011, n. 201.
I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo comma 18-bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell'art. 4 del DL n. 167/1990. Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all'estero.
II provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del co. 23 del citato art. 19 del DL n. 201/2011, prevede, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per l'applicazione dell'IVAFE. In particolare, in merito alla base imponibile, è stato stabilito, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. I chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
Infine, nel caso di specie, ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730. Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
Si conferma, pertanto, che nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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