lunedì, 28 luglio 2025 | 16:45

Patente a crediti: responsabilità e documentazione

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato nuove FAQ in materia di patente a crediti, fornendo alcuni chiarimenti sulla responsabilità in caso di contestazione per assenza di requisiti e sui documenti per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia (FAQ INL).

Patente a crediti: responsabilità e documentazione

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato nuove FAQ in materia di patente a crediti, fornendo alcuni chiarimenti sulla responsabilità in caso di contestazione per assenza di requisiti e sui documenti per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia (FAQ INL).


Relativamente al primo quesito, l'INL precisa che, in capo al committente o responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90, co. 9 lett. b-bis), DLgs n. 81/2008, è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, dunque, la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.

Quanto al secondo quesito, il medesimo INL chiarisce che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il portale, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:

- iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;

- DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro.

Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (DLgs n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo devono dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.

di Francesca Esposito

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