lunedì, 28 luglio 2025 | 12:56

Tutela lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Approvate le disposizioni che riconoscono in modo universale, a tutti i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, il diritto al congedo con conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche (L 18 luglio 2025, n. 106)

Tutela lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Approvate le disposizioni che riconoscono in modo universale, a tutti i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, il diritto al congedo con conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche (L 18 luglio 2025, n. 106)

Congedo con conservazione del posto di lavoro

I lavoratori che siano affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Il congedo può essere richiesto dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati.

Durante il periodo di congedo il dipendente:

- conserva il posto di lavoro;

- non ha diritto alla retribuzione;

- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Tuttavia, tale periodo può essere riscattato mediante versamento dei relativi contributi secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Ai fini del congedo la malattia deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Per la verifica e il controllo delle condizioni previste per il riconoscimento del congedo possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico.

Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

Il congedo è riconosciuto anche al lavoratore autonomo che svolge la prestazione in via continuativa per il committente.

In tal caso la sospensione dell'esecuzione della prestazione si applica per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.

Permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, hanno diritto a fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito.

Lo stesso permesso retribuito è riconosciuto ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

I permessi possono essere fruiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, previa prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Ai lavoratori che fruiscono dei permessi compete l'indennità economica, coperta da contribuzione figurativa, determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Nel settore privato, l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

L 18 luglio 2025, n. 106