venerdì, 25 luglio 2025 | 18:13

Edilizia Artigianato Piacenza, accordo sull’EVR

Firmato, il 7 luglio 2025, dalle Parti Edili Artigiane della Provincia di Piacenza, l’accordo per la determinazione dell’EVR ai lavoratori del settore per l'anno 2025

Edilizia Artigianato Piacenza, accordo sull’EVR

Firmato, il 7 luglio 2025, dalle Parti Edili Artigiane della Provincia di Piacenza, l’accordo per la determinazione dell’EVR ai lavoratori del settore per l'anno 2025

In data 7 luglio 2025, le Parti sociali dell’Edilizia Artigiana di Piacenza si sono incontrate per procedere alla disamina dei dati relativi all'andamento complessivo del settore edile con riferimento alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, al fine della determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

In tale sede, gli indicatori territoriali definiti dal CCPL, sono risultati positivi tre su quattro, generando un valore di EVR pari al 75% dei valori previsti dallo stesso Contratto.

Pertanto, le Parti hanno convenuto che l’EVR è determinato, nella misura del 3,45% dei minimi tabellari in vigore al 31 luglio 2024 e suddiviso per livello d'inquadramento contrattuale, così come segue:

Vedi tabella

LIVELLO

EVR ANNUO INTERO (75%)

EVR ANNUO RIDOTTO

7

618,97

402,33

6

551,78

358,66

5

459,86

298,91

4

428,80

278,72

3

398,60

259,09

2

358,21

232,84

1

306,56

199,26

Le aziende verificheranno, triennio 2022/2024 su triennio 2021/2023, l'andamento dei seguenti indicatori aziendali:

- Numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavoratore registrate sul libro unico lavoro, per le aziende con solo impiegati);

- Volume d'affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni IVA annuali dell'impresa).

In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda nel suo complesso al di là delle singole unità produttive.

Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura intera. Laddove entrambi i parametri fossero negativi, l'EVR non sarà erogato. Nel caso in cui un solo indicatore risulti pari o positivo, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura ridotta al 65%.

L'EVR annuo (intero o ridotto coerentemente con il risultato dell'impresa, cosi come sopra indicato) verrà erogato con le competenze del mese di luglio 2025 in un'unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio - luglio e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2025: i beneficiari sono i lavoratori in forza nel mese di luglio 2025 proporzionando l'importo spettante a titolo di EVR ai mesi di servizio prestati nell'anno 2024.

La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero. Per gli apprendisti sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e sarà riproporzionato sulla base dell'orario contrattuale individuale per i lavoratori con contratto a tempo parziale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di luglio 2025, l'EVR spettante dovrà l’ultima retribuzione utile.

Si evidenzia che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale