INPS: sospensione note di rettifica e diffide
L'istituto fornisce alcune indicazioni per i soggetti contribuenti ed i loro intermediari (INPS - messaggio 25 luglio 2025 n. 2359)
INPS: sospensione note di rettifica e diffide
L'istituto fornisce alcune indicazioni per i soggetti contribuenti ed i loro intermediari (INPS - messaggio 25 luglio 2025 n. 2359)
Per agevolare gli adempimenti dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari, dall'1 al 31 agosto 2025 compreso, l'Inps sospende la notifica delle "Note di rettifica" nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).
Sospesa altresì la notifica delle "Diffide di adempimento" nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opera per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.
Nel medesimo periodo viene sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale.
Resta fermo l'obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell'Istituto.
L'emissione degli avvisi di addebito (AVA) è sospesa fino al 31 agosto 2025. Tuttavia, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contribuivi all'agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell'INPS.
In ogni caso, la sospensione dell'emissione degli avvisi di addebito deve essere contemperata con i termini di prescrizione del credito. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valutano la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, sono sospese fino al 31 agosto 2025 le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del DL 12 settembre 1983, n. 463 e delle ordinanze/ingiunzione. Tuttavia, la previsione della sospensione deve operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione. Terminata l'istruttoria, la Struttura territorialmente competente deve valutare se procedere comunque alla notifica dell'atto di accertamento o dell'ordinanza/ingiunzione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa